Come è noto, il comma 3 dell’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 dispone che dalle ore 22.00 fino alle ore 05.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
In ottemperanza a quanto suddetto, il rientro presso la propria abitazione deve essere effettuato entro e non oltre le ore 22.00, pena l’elevazione della corrispondente sanzione amministrativa. Pertanto, qualora ci si trovi fuori casa per un qualsiasi motivo, è sempre necessario organizzarsi al fine di poter rincasare entro l’orario indicato.
Quindi, a titolo di mero esempio, nel caso in cui si decida di trattenersi per cena da un parente o qualora si esca di casa per acquistare del cibo d’asporto presso una pizzeria od altro locale di ristorazione, occorre andar via dal luogo in cui ci si trova ad un orario che consenta di rientrare a casa entro le ore 22.00.
Fanno eccezione, oltre alle suddette comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute, tutte le ipotesi in cui il rientro nei tempi prescritti non sia reso oggettivamente possibile per cause di forza maggiore, come nel caso di eventuali spostamenti effettuati tramite mezzi di trasporto, quali aerei o treni, che di fatto impediscono il rientro entro le 22.00.
La Polizia di Stato ricorda che è onere del singolo cittadino adottare ogni preventiva cautela atta a rispettare la disposizione di cui sopra; come tale, per restare nell’ambito del suddetto esempio, laddove possibile occorrerà sempre scegliere l’aereo od il treno che permetta il rientro a casa entro l’orario stabilito, onde evitare di incorrere in una sanzione!