La Direzione Sanità della Regione Piemonte ha inviato alle Aziende sanitarie regionali l’aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione dei casi positivi nelle scuole.
Il provvedimento, sottoscritto dal direttore del Dipartimento interaziendale per le emergenze sanitarie (Dirmei), Carlo Picco, dal responsabile scientifico del Dirmei, Giovanni Di Perri, dal commissario dell’Area Giuridico Amministrativa dell’Unità di crisi, Antonio Rinaudo e dal responsabile del Settore Prevenzione, Bartolomeo Griglio, applica la nuova circolare del Ministero della Salute alla luce dell’evoluzione del quadro epidemiologico sul territorio regionale e dell’aumento esponenziale del numero di richieste di test diagnostici legati prevalentemente al setting scolastico.
In particolare, viene disposto che non possono essere effettuati tamponi in assenza della prenotazione da parte del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, mentre le misure da adottare in presenza di casi positivi vengono rimodulate secondo le indicazioni qui di seguito sintetizzate.
Studente risultato positivo a tampone a seguito di segnalazione da parte della scuola
– immediato isolamento del soggetto per 14 giorni
– i conviventi saranno sottoposti a tampone nell’arco di 4-7 giorni (tempi compatibili con l’incubazione della malattia);
– nel caso il tampone dei conviventi dia esito negativo, non vi siano sintomi e le condizioni logistiche dell’abitazione garantiscano l’isolamento dal soggetto infetto sarà possibile adottare la cosiddetta quarantena attiva (esclusivamente casa-lavoro, lavoro-casa) con sorveglianza attiva sempre per 14 giorni;
– immediata quarantena per tutti i compagni di classe per 14 giorni; disposizione da parte del Dipartimento di Prevenzione della quarantena con sorveglianza passiva per i compagni;
– i familiari dei compagni di classe del soggetto positivo essendo contatti d contatto stretto non sono sottoposti ad alcuna restrizione qualora non vi siano sintomi compatibili con la COVID 19 o indizi di ordine epidemiologico;
– immediata quarantena per gli operatori scolastici; sulla base delle valutazioni anamnestiche ed epidemiologiche, gli stessi potranno essere classificati, o come “contatto stretto” oppure “contatto casuale”; nel primo caso, conformemente a quanto riportato per i compagni di classe saranno sottoposti a quarantena per 14 giorni; nel secondo caso saranno sottoposti a tampone nell’arco di 4-7 giorni (tempi compatibili con l’incubazione della malattia) e, in caso di tampone negativo e in assenza di sintomi sarà possibile adottare la cosiddetta quarantena attiva (esclusivamente casa-lavoro, lavoro-casa) con sorveglianza attiva sempre per 14 giorni.
Studente risultato positivo con sintomi rilevati presso il proprio domicilio
Nel caso in cui i tempi di insorgenza della sintomatologia manifestata dallo studente consentano di escludere un coinvolgimento della scuola, cioè siano intercorse più di 48 ore dall’ultima frequenza scolastica, si applicano le seguenti misure:
– immediato isolamento del soggetto per 14 giorni
– i conviventi saranno sottoposti a tampone nell’arco di 4-7 giorni (tempi compatibili con l’incubazione della malattia);
– nel caso il tampone dia esito negativo, non vi siano sintomi e le condizioni logistiche dell’abitazione garantiscano l’isolamento dal soggetto infetto sarà possibile adottare la cosiddetta quarantena attiva (esclusivamente casa-lavoro, lavoro-casa) con sorveglianza attiva sempre per 14 giorni.
Nel caso in cui non sia possibile escludere un coinvolgimento della scuola, si applicano le misure di cui al punto precedente.
Operatore scolastico risultato positivo a tampone presso la scuola
– immediato isolamento del soggetto per 14 giorni
– i conviventi saranno sottoposti a tampone nell’arco di 4-7 giorni (tempi compatibili con l’incubazione della malattia);
– nel caso il tampone dia esito negativo, non vi siano sintomi e le condizioni logistiche dell’abitazione garantiscano l’isolamento dal soggetto infetto sarà possibile adottare la cosiddetta quarantena attiva per i conviventi (esclusivamente casa-lavoro, lavoro-casa) con sorveglianza attiva;
– se sono rispettate le misure di prevenzione, non si applicano provvedimenti di quarantena nei confronti degli studenti o degli altri operatori scolastici;
– nel caso in cui vi sia il fondato sospetto del mancato rispetto delle misure anticovid, gli studenti delle classi e gli operatori scolastici identificabili quali contatti stretti saranno sottoposti a quarantena;
– per i familiari dei predetti, trattandosi di contatti di contatti stretti valgono le disposizioni di cui sopra.
In generale, ove le risorse lo consentano, potranno continuare ad essere effettuati tamponi diagnostici sulle classi con finalità di contact tracing per aumentare la probabilità di individuare nuovi focolai.
Si applica la quarantena della durata di 14 giorni e non quella alternativamente prevista di 10 giorni sino a quanto non si avrà la disponibilità dei test rapidi, in quanto, nell’attuale contesto, in assenza del test rapido, i possibili fisiologici ritardi sia nell’esecuzione dei tamponi che nella risposta da parte dei laboratori, potrebbero vanificare i benefici legati alla riduzione della quarantena a 10 giorni.