Pubblichiamo un’interessante nota del Comune di Tortona che spiega in maniera chiara cosa si può fare e non si può fare in seguito all’emergenza da Coronavirus.

TUTTO IL COMMENTO AL DPCM 26 APRILE 2020


– PREMESSA: L’AUTODICHIARAZIONE

Ogni legge, ogni ‘regola’ ha una sua finalità, uno scopo: poiché il DPCM è VALIDO DAL 4 AL 17 MAGGIO 2020, quindi due settimane, la sua finalità, il suo scopo principale è quello di EVITARE ASSEMBRAMENTI, che sono il maggiore rischio di contagio. E allora il nostro comportamento dovrà proprio evitare di creare assembramenti!

Ora, prima di iniziare, ci chiediamo: SERVE ANCORA L’AUTODICHIARAZIONE? E QUANDO? La risposta è: SI, serve sempre QUANDO CI SPOSTIAMO, sia nel nostro Comune che nella nostra Regione, sia in altre Regioni; inoltre, deve essere cartacea (e quindi non basta una foto sullo smartphone).
Giuridicamente, lo prevede il Decreto Legge 19/2020 che detta le regole per i DPCM in materia di emergenza Covid19.
Tuttavia, importante novità è che, per chi si sposta PER LAVORO, L’AUTODICHIARAZIONE POTRA’ ESSERE SOSTITUITA DA UN DOCUMENTO CHE COMPROVA l’esigenza lavorativa (ad esempio, una certificazione del proprio datore di lavoro o un tesserino dell’ordine professionale). Questo agevola i controlli perché non è necessario ogni volta compilare l’autodichiarazione e non bisogna consegnare il documento a chi controlla, salvo esplicita richiesta dell’Agente.
Il modello dell’AUTODICHIARAZIONE, si può scaricare dal sito della Polizia di Stato; comunque, si può tranquillamente utilizzare quella ‘vecchia’, cancellandone le parti non più attuali, o compilare un foglio a mano o chiederla al momento del controllo.
IMPORTANTE: PER VISITA AI PARENTI, BISOGNA BARRARE ‘STATO DI NECESSITÀ’ E SCRIVERE SOLO L’INDIRIZZO DEL CONGIUNTO.

ARTICOLO 1
LETTERA a)
– SPOSTAMENTI IN GENERALE
Si premette che, per spostarsi dalla propria abitazione, anche dopo il 3 maggio saranno necessari dei validi motivi. Ma possiamo SPOSTARCI CON TUTTA LA FAMIGLIA? La risposta è che IN GENERALE, SENZA UN MOTIVO VALIDO, NO. Il Ministero dell’Interno ha chiarito che in generale E’ CONSENTITO AD UN SOLO GENITORE SPOSTARSI O CAMMINARE CON I PROPRI FIGLI MINORI. Perciò, per spostarci insieme, dobbiamo avere un motivo valido come famiglia (vedi i punti 1), 2), 3) e 4) più giù). Ricordiamoci sempre che dobbiamo evitare assembramenti.

– SPOSTAMENTI IN REGIONE, PROVINCIA E COMUNE
Importante è sapere che, nei casi in cui è possibile spostarsi, NON CI SONO PIU’ I LIMITI DI DOVER RESTARE NEL PROPRIO COMUNE. DAL 4 MAGGIO IL LIMITE DIVENTA LA REGIONE, per cui, ad esempio, potrò andare a fare la spesa in un Comune vicino o anche più in là, ovviamente senza… esagerare! E’ chiaro che non posso dire che sto andando a fare la spesa o a correre se mi controllano di domenica a 100 km da casa e magari in zona turistica e senza abbigliamento sportivo! In questi casi, si rischia fortemente la sanzione, perché la ‘gita’ o la ‘scampagnata’ non sono validi motivi!
Nella stessa Regione, o Provincia o Comune sono consentiti gli spostamenti per lavoro, necessità o salute (vedere anche la lettera f) sull’attività motoria e sportiva).
1) “Per lavoro” è tutto ciò che ricade nella nostra attività, compreso il percorso da casa all’ufficio (o negozio, o studio, o cantiere, ecc.) sia con mezzi privati che pubblici.
2) “Per salute” si intende la propria, non quella di altri (che casomai per noi diventa uno stato di necessità) e riguarda anche visite mediche, dentistiche, psicologiche, analisi, ritiro ricette, ecc.
3) “Per necessità” si intende un bisogno che abbiamo e che non può essere risolto se non con lo spostamento. Praticamente è tutto quello, diverso dai motivi di lavoro o di salute, che non possiamo fare a meno di fare (fuori da casa nostra). Quindi, cose collegate al lavoro (ad esempio, per andare a lavorare ho bisogno di riparare l’auto), connesse alla salute nostra (per andare dal medico specialistico lontano devo fare benzina) o di parenti (ad esempio, accompagno mio figlio minore dal pediatra) o di animali domestici (porto il cane a fare i bisogni o dal veterinario), ma anche comprare una ricarica del telefono può essere “necessità” (se non posso farla da casa), così come prelevare al bancomat se rimango senza soldi. L’esempio più facile e che ci serve per capire quando c’è la necessità è proprio fare la spesa alimentare… altrimenti moriremmo di fame! A PROPOSITO DELLA SPESA, IN PIEMONTE, lo prevede il Decreto 50 di oggi 2 maggio, SI PUO’ ENTRARE NEI NEGOZI APERTI SOLO UNA PERSONA PER NUCLEO FAMILIARE, salvo che non ci siano motivi di assistenza (es. disabilità, invalidità, minori se si comprano vestiti per bambini. Insomma, in Piemonte AL SUPERMERCATO O DAL FERRAMENTA DOVREMO ANDARE DA SOLI! Anche comprare medicine, il giornale, le sigarette, il computer, materiale di ferramenta rientra nelle ‘necessità’, così come far riparare l’auto, cambiare le gomme invernali o fare il tagliando.
UNA NOVITA’ E’ CHE DAL 4 MAGGIO ANCHE INCONTRARE CONGIUNTI (nella stessa Regione, attenzione!) E’ PERMESSO perché è considerata una necessità. Chi sono i CONGIUNTI? Sono FIGLI, MOGLIE O MARITO, PADRE, MADRE, NONNI, FRATELLI, ZII, NIPOTI, CUGINI, CUGINI DEI CUGINI, SUOCERI, COGNATI, NUORE NONCHE’ PARTNER CONVIVENTI, PARTNER DELLE UNIONI CIVILI (anche dello stesso sesso), FIDANZATI E AFFETTI STABILI. Per ‘affetti stabili’ si devono intendere ‘le relazioni durature con significativa comunanza di vita e affetto’, cioè se abbiamo una relazione stabile, anche con persona dello stesso sesso, siamo “congiunti”. Tuttavia, facciamo prima a dire chi NON è congiunto: gli AMICI in generale (unico caso che è possibile paragonare ai ‘congiunti’ è quando tra amici il rapporto è tale da considerarsi fratelli, ma sono casi eccezionali), a meno che non si convive. Detto questo, andare ad incontrare i congiunti è un caso di VALIDO SPOSTAMENTO DI PADRE, MADRE E FIGLI ASSIEME; attenzione, però: anche andando dai “congiunti” ci sono limiti da rispettare: non ci deve essere assembramento, si deve restare ad un metro l’uno dall’altro e bisogna indossare la mascherina. Ripetiamo, non stiamo parlando di casa nostra (a meno che un “congiunto” non venga a trovare noi) ma di chi andiamo ad incontrare, per questo dobbiamo stare attenti. Capirete che, mantenendo un metro e indossando mascherine, la cena con i congiunti diventa quasi impossibile. Sicuramente, NON SONO POSSIBILI FESTE, NE’CENE CON AMICI.
Un discorso a parte è l’attività fisica e sportiva: ne parleremo domani commentando la lettera f) dell’art.1 DPCM.
Da quello che abbiamo scritto mancano le SECONDE CASE: non c’è un vero e proprio divieto ad andarvi, se sono ubicate nella stessa Regione; tuttavia, per andarvi dobbiamo avere uno dei tre motivi elencati, soprattutto una necessità che non si può rimandare. Insomma, trasferirsi nella seconda casa, andarci solo per passare il weekend o solo per vedere se ‘è tutto a posto’ ancora non è possibile, almeno come regola generale! Alcune Regioni si sono regolate specificamente sulle ‘seconde case’: IN PIEMONTE, il Decreto 50 del 2 maggio prevede la POSSIBILITA’ DI ANDARE, UNA SOLA PERSONA, NELLE ‘SECONDE CASE’ DELLA REGIONE, RITORNANDO IN GIORNATA, SOLO PER SVOLGERE LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI NECESSARIE PER LA SICUREZZA E CONSERVAZIONE DELLA CASA, OPPURE PER SCADENZA DI LOCAZIONE E AFFITTO! Fuori dalla Regione, poi, potremo andare nella seconda casa solo nei casi di ‘assoluta urgenza’, cioè per rimediare a situazioni improvvise come crolli, rotture di impianti, effrazioni.
Infine, parliamo degli ORTI (non aziende agricole, che operano regolarmente). E’ sempre necessario un valido motivo, in questo caso “per necessità”: la necessità è di ANDARE PER EVITARE DI PERDERE PRODOTTI ALIMENTARI che possiamo utilizzare al posto della spesa per le esigenze della famiglia.

– SPOSTAMENTI FUORI REGIONE
Spostarsi da una Regione ad un’altra è più complicato rispetto a spostarsi all’interno della stessa Regione: nel secondo caso si parte da “è consentito”, nel primo caso si parte da “è vietato”. Detto che, in generale, è vietato spostarsi dalla Regione dove attualmente ci troviamo, è invece permesso andare in una Regione diversa per questi comprovati motivi:
1) “per lavoro”, e sono gli stessi motivi validi all’interno della Regione (vedi sopra);
2) “per salute”, e anche qui sono gli stessi motivi validi all’interno della Regione (vedi sopra);
3) “per assoluta urgenza”, intendendosi qualcosa che dobbiamo per forza fare in un’altra Regione, e subito, altrimenti ne avremmo un danno irreparabile. Attenzione: non bastano i casi “per necessità” di cui abbiamo parlato prima. Ad esempio, se devo portare il mio cane dal veterinario, debbo andare da un professionista della Regione dove mi trovo, a meno che tra i veterinari della mia Regione nessuno sappia curare la malattia del mio animale domestico e, ovviamente, la malattia debba essere curata con “assoluta urgenza”. Rientrano, in questi casi, gli spostamenti verso le SECONDE CASE fuori Regione: SE NON C’E’ MOTIVO DI LAVORO, DI SALUTE O DI ASSOLUTA URGENZA NON SI PUO’ ANDARE. Quindi, non possiamo andare solo per ‘verificare se è tutto a posto, se c’è luce, se il frigo funziona, se i fiori sono sbocciati’, ecc. Attenzione, poi, che anche in caso di allarme antintrusione, ad esempio, non c’è l’assoluta urgenza di recarsi perché si può chiamare il 112 n.u.e., così come se ci avvisano che per forte vento sbattono le finestre, sempre per esempio, non c’è assoluta urgenza di andare se in zona abbiamo un custode o un parente che ha le chiavi di casa. Insomma, c’è l’assoluta urgenza in caso (ovviamente) di effrazione, crolli, allagamenti, rotture di impianti elettrici, di tubature, e simili, cioè quando la nostra presenza sul posto diventa indispensabile.
4) “per rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza”, e sono quei casi che ci permettono, a noi che eravamo ‘fuori da casa nostra’ (cioè in altra Regione) e che non potevamo tornarvi, di poterlo fare dal 4 maggio. Qui pensiamo a persone che erano ospitate da parenti lontani quando è scoppiata l’emergenza, a chi era al lavoro ed è rimasto bloccato, agli studenti nei collegi, ecc.

Infine, l’ALLEGATO 4 del DPCM contiene le REGOLE IGIENICHE CHE DOBBIAMO SEGUIRE, SOPRATTUTTO FUORI DA CASA PROPRIA: LAVARSI SPESSO LE MANI, RISPETTARE DISTANZA DI UN METRO, EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO, NON BERE DOVE HANNO BEVUTO ALTRI, NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI, DISINFETTARE LE SUPERFICI, NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI SENZA LA PRESCRIZIONE DEL MEDICO.

ART. 1 LETTERE b), c)
Rispetto a prima, chi ha oltre 37.5° di febbre e (sostanzialmente) tosse non è solo invitato, ma DEVE rimanere a casa e limitare i contatti sociali, contattando il medico curante; il Piemonte è più restrittivo, perché prevede l’obbligo anche senza febbre, cioè solo con i sintomi del Coronavirus (tosse, diarrea, difficoltà respiratorie, perdita dell’olfatto). Chi è positivo o in quarantena non può muoversi dalla propria abitazione, salvo se gli viene “ordinato” dall’Autorità sanitaria. Rientrano in questi casi coloro che possono recarsi ad effettuare il tampone in modalità “drive”, cioè restando in auto.

ART. 1 LETTERA d)
Riafferma il PRINCIPIO di carattere GENERALE e PRIMARIO: SONO VIETATI GLI ASSEMBRAMENTI di persone, dovunque, quindi anche in casa propria. Ovviamente non significa che con chi viviamo non possiamo ‘stare insieme’, ma anche in casa dobbiamo cercare di evitare di stare ‘tutti vicini’, soprattutto se siamo in tanti. Proprio per evitare assembramenti, il Sindaco può chiudere aree – non si fa differenza tra aree pubbliche o private (es. condominiali) – dove solo con la chiusura si possono, appunto, evitare assembramenti.

ART. 1 LETTERA e)
E’ ora POSSIBILE l’accesso a PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI, purché non ci sia assembramento di persone e ci si tenga a distanza di un metro l’uno dall’altro. Il Sindaco, però, può chiuderli se non c’è altro modo di evitare assembramenti (per Alessandria, dovrebbe continuare la chiusura della Cittadella). Attenzione: CONTINUANO AD ESSERE CHIUSE LE AREE GIOCHI PER BAMBINI.

ART. 1 LETTERA f)
Conferma che ALL’APERTO non si può ‘giocare’ (attività ludiche) o ‘fare ricreazione’ (attività ricreative). SI PUO’, invece, FARE ATTIVITA’ SPORTIVA (corsa, ginnastica) o MOTORIA (camminare), però DA SOLI a meno che non si sia conviventi e rispettando DUE METRI di distanza dagli altri se facciamo attività sportiva, UN METRO se camminiamo. I MINORI e le persone non completamente autosufficienti possono fare attività sportiva o motoria ACCOMPAGNATI. Quindi, in pratica, SI PUO’ ANDARE A CORRERE O CAMMINARE CON I PROPRI FIGLI MINORI, purché si rispetti la distanza di due metri da terze persone. Si può andare a correre o camminare tutta la famiglia assieme? La regola che abbiamo visto dice che l’attività sportiva o motoria può essere svolta con i conviventi ma che nel caso di figli minori un solo ‘accompagnatore’ può correre con loro. Quindi, la cosa migliore è che uno dei due genitori abbia i figli minori vicini, mentre L’ALTRO sarebbe meglio che mantenesse la distanza di sicurezza (può sembrare strano ma dobbiamo pensare che il principio base è di evitare qualsiasi assembramento).
Ora, fin dove posso andare per fare attività sportiva o motoria? Anche fuori dal mio Comune, si può, e anche ‘distante’ specifica la Presidenza del Consiglio, quindi fino al limite della Regione al massimo, ma è chiaro che non deve diventare una ‘scusa’ per fare alla fine ‘una gita’ o una ‘scampagnata’: si rischia fortemente la sanzione! Perciò, se ho un parco cittadino o un bosco vicino non ho bisogno di cercarne altri a 50 km di distanza! Diverso è se pratico uno sport (individuale) che ha bisogno di appositi scenari: viene in mente la mountain-bike o la canoa o la pesca sportiva. In questi casi si può andare fino al limite di Regione per cercare lo spazio attrezzato e a norma più vicino, ma, in ogni caso, non si può andare fuori Regione. Posso, in tutti i casi, raggiungere il luogo per fare attività sportiva o motoria sia con l’auto che con i mezzi pubblici. Posso andare con tutto il nucleo familiare, anche in auto, se tutti facciamo attività sportiva (anche diverse, purché nello stesso luogo) o motoria.
In Piemonte, infine, è permesso l’allenamento e addestramento di cavalli nei maneggi, per una sola persona alla volta e per non più di 120 minuti.

ART. 1 LETTERA g)
Conferma il blocco di campionati ed eventi sportivi e permette allenamenti a porte chiuse ai soli atleti di sport individuali dichiarati d’interesse nazionale. Al contrario, non permette ai calciatori (e altri atleti di squadra) di allenarsi congiuntamente a porte chiuse nei centri sportivi, anche se alcune Regioni (ma non il Piemonte) si sono orientate prevedendo questa possibilità.

ART. 1 LETTERA h)
Conferma la chiusura delle piste da sci.

ART. 1 LETTERA i)
Ribadisce che LE FESTE, ANCHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE, SONO VIETATE. Conferma la CHIUSURA DI CINEMA, TEATRI, PUB, DISCOTECHE, SALE GIOCHI. Permette manifestazioni, eventi e spettacoli senza presenza di pubblico. PERMETTE, oltre alle Messe senza fedeli e matrimoni senza invitati, anche i FUNERALI in chiesa o in un luogo aperto, CON UN MASSIMO DI 15 CONGIUNTI (parenti di primo e secondo grado) DISTANZIATI E CON MASCHERINE, nonché senza seguire il feretro; le altre cerimonie religiose (es. processioni di fedeli) sono sospese. Si può, però, andare a ricordare i propri cari nei cimiteri, fino al limite di Regione.

ART. 1 LETTERA j)
Conferma la chiusura dei musei.

ART. 1 LETTERA k)
Conferma la chiusura degli asili e che l’ATTIVITA’ di scuole e Università può avvenire solo ‘da remoto’, cioè senza la presenza degli studenti (ma per esami e tesi di laurea vedi lettera n)).

ART. 1 LETTERA l)
Conferma che non si può andare in gita scolastica.

ART. 1 LETTERA m)
Per l’attività a distanza delle scuole bisogna tener presenti le esigenze degli studenti con disabilità.

ART. 1 LETTERA n)
Prevede per le UNIVERSITA’ la POSSIBILITA’ DI TENERE ESAMI E TESI DI LAUREA CON LA PRESENZA DEGLI STUDENTI e attività di ricerca se si organizzano gli spazi in modo da ridurre al massimo il rischio di contagio ed utilizzando i dispositivi di protezione. Sono possibili anche esami ‘a distanza’, con particolari forme di pubblicità.

ART. 1 LETTERA o)
Prevede, per gli studenti che non possono partecipare all’attività didattica (nemmeno a distanza), che le Università ne programmino il recupero.

ART. 1 LETTERA p)
Prevede, per Forze Armate e di Polizia, procedure più snelle e a distanza per i corsi di formazione.

ART. 1 LETTERA q)
Permette per i concorsi solo la procedura di valutazione dei titoli del candidato (il ‘curriculum’).

ART. 1 LETTERA r)
Sospende le ferie del personale sanitario e tecnico. IN PIEMONTE, LE STRUTTURE SANITARIE PROCEDONO A RILEVARE LA TEMPERATURA CORPOREA DEGLI OPERATORI SANITARI PRIMA DEL TURNO DI SERVIZIO.

ART. 1 LETTERA s)
Sospende convegni, congressi e riunioni di personale sanitario e addetto ai servizi pubblici essenziali o d’utilità.

ART. 1 LETTERA t)
Permette riunioni nell’ambito dei servizi dell’emergenza, solo però in video o teleconferenza.

ART. 1 LETTERA u)
Conferma la CHIUSURA DI PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI, CENTRI BENESSERE, CENTRI CULTURALI e simili.

ART. 1 LETTERA v)
Conferma la sospensione degli esami per patente di guida.

ART. 1 LETTERA w)
Conferma il divieto, per gli accompagnatori dei pazienti, di sostare nelle sale d’attesa dei Pronto Soccorso.

ART. 1 LETTERA x)
Pone dei limiti alle visite a pazienti lungo degenti e alle case di riposo. IN PIEMONTE, INVECE, LA REGOLA E’ IL DIVIETO D’INGRESSO (salvo i casi in cui lo permette la Direzione sanitaria della struttura).

ART. 1 LETTERA y)
Pone delle regole per le carceri e, in particolare, permette che i colloqui con i detenuti avvengano con telefono o video.

ART. 1 LETTERA z)
CONFERMA LA CHIUSURA DEI NEGOZI TRANNE ALIMENTARI, EDICOLE, TABACCAI, FARMACIE, PARAFARMACIE, SUPERMERCATI, SURGELATI, COMPUTER, TELEFONIA, ELETTRODOMESTICI, CARBURANTI, FERRAMENTA, CARTOLERIE E LIBRERIE, MATERIALE ELETTRICO E D’ILLUMINAZIONE, SANITARI E ORTOPEDICI, ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI, PRODOTTI PER L’IGIENE, PRODOTTI PER ANIMALI DOMESTICI, FIORERIE, VIVAI E SEMENTI AGRICOLE, purché venga sempre rispettata la distanza di un metro, gli ingressi siano dilazionati (‘in coda’) e solo per il tempo necessario agli acquisti. Inoltre, permette l’apertura di mercati, ma solo alimentari, con accesso scaglionato; IN PIEMONTE, L’ACCESSO AI NEGOZI E AI MERCATI ALIMENTARI E’ LIMITATO AD UNA PERSONA PER FAMIGLIA.
E’ possibile recarsi in un altro Comune per comprare prodotti? Sicuramente non si può andare in un’altra Regione, anche se siamo confinanti, invece ci possiamo spostare nella nostra ma, come abbiamo già detto, senza esagerare e seguendo il buon senso. Se viviamo a Tortona, che necessità abbiamo di comprare prodotti generici in Alessandria?
L’ALLEGATO 5 contiene le REGOLE PER I NEGOZI: DISTANZA TRA LE PERSONE di almeno un metro, PULIZIE ALMENO DUE VOLTE AL GIORNO, RICAMBIO DELL’ARIA, STRUMENTI PER DISINFETTARE LE MANI, UTILIZZO DI MASCHERINE E GUANTI anche per chi vende, ACCESSI REGOLAMENTATI, in più per il Piemonte una sola persona per famiglia.

ART. 1 LETTERE aa)
Conferma la CHIUSURA DI BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE al pubblico, ma PERMETTE LA VENDITA A DOMICILIO E DA ASPORTO; in questo caso, cioè da asporto, bisogna rispettare la distanza di sicurezza di un metro, non consumare dentro il locale e non sostare nei pressi, nonché ingressi dilazionati (‘in coda’) e solo per il tempo necessario agli acquisti.
Sul territorio della Regione PIEMONTE, la VENDITA DA ASPORTO DEVE SEGUIRE ULTERIORI REGOLE PIU’ RESTRITTIVE: è possibile dalle ore 6 alle 21, I PRODOTTI VANNO ORDINATI ‘DA REMOTO’ (telefono, mail) e non sul posto, al ritiro se si è IN CODA BISOGNA RISPETTARE LA DISTANZA DI DUE METRI, entra NEL LOCALE una persona per famiglia e comunque un cliente alla volta munito di mascherina così come chi vende il prodotto e SI MANTIENE SEMPRE LA DISTANZA DI DUE METRI. I Sindaci, che possono emanare regole ancora più restrittive in caso di necessità, sospende l’attività d’asporto nei casi in cui non si rispettano le regole che abbiamo scritto. Attenzione: per la città di Torino la vendita da asporto è ancora vietata fino al giorno 8 maggio, quindi è possibile solo dal 9 al 17 maggio.
E’ possibile recarsi in un altro Comune per comprare prodotti da asporto? Essendo mangiare una “necessità”, vale la regola delle Regioni: sicuramente non si può andare in un’altra Regione, anche se siamo confinanti, invece ci possiamo spostare nella nostra ma, come abbiamo già detto, senza esagerare e seguendo il buon senso. Se viviamo a Casale M., che necessità abbiamo di comprare prodotti d’asporto in Alessandria?

ART. 1 LETTERE bb)
Conferma l’apertura di esercizi di ristorazione in autostrada, negli aeroporti e negli ospedali, con l’obbligo per i clienti di distanziarsi un metro uno dall’altro, nonchè ingressi dilazionati (‘in coda’) e solo per il tempo necessario agli acquisti;

ART. 1 LETTERE cc)
Conferma la CHIUSURA DI PARRUCCHIERI, BARBIERI ED ESTETISTI, mentre PERMETTE L’APERTURA DI LAVANDERIE, TINTORIE E ONORANZE FUNEBRI. In Piemonte, è permessa la toelettatura degli animali, ma solo su appuntamento e senza contatto tra le persone. Si ricorda, inoltre, quanto scritto in LETTERA z), ALLEGATO 5.

ART. 1 LETTERE dd)
Regola, come abbiamo già visto, l’accesso ai negozi aperti. Ricordiamo, ancora una volta, che si accede con la mascherina e che, in Piemonte, la regola è che entri una sola persona per famiglia.

ART. 1 LETTERE ee)
PERMETTE L’ATTIVITA’ DI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI, AZIENDE AGRICOLE E INDUSTRIE AGRO-ALIMENTARI.

ART. 1 LETTERE ff)
Prevede che il Presidente della Regione regolamenti il trasporto pubblico locale.

ART. 1 LETTERE gg)
Consente ai datori di lavoro privati lo smart-working (‘lavoro agile’) anche senza accordi con i lavoratori.

ART. 1 LETTERE hh)
Invita i datori di lavoro a promuovere la fruizione di ferie.

ART. 1 LETTERE ii)
PER LE ATTIVITA’ PROFESSIONALI, raccomanda il ‘lavoro agile’, la fruizione di ferie, protocolli di sicurezza, dispositivi di protezione (guanti, mascherine, occhiali) e sanificazione degli ambienti.

ARTICOLO 2
L’art. 2 regola le ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI (quelle agricole, come sappiamo, sono permesse), che SONO SOSPESE TRANNE QUELLE COMPRESE NELL’ALLEGATO 3 (vedi foto) del DPCM. Qui, vogliamo solo indicare quelle che fino al 3 maggio erano sospese e che oggi (e fino al 17 maggio) invece sono permesse: produzione di prodotti per caccia; estrazione di metalli e minerali da cave e miniere; industrie del tabacco; industrie tessili in generale, CONFEZIONE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO, in pelle e in pelliccia; fabbricazione di prodotti di carta; fabbricazione di PRODOTTI IN GOMMA, IN METALLO; fabbricazione di prodotti ottici e di elettronica, OROLOGI; fabbricazione di AUTOVEICOLI e rimorchi; fabbricazioni di MOBILI; industrie manufatturiere; COSTRUZIONE DI EDIFICI, CONCESSIONARIE d’auto e moto; commercio all’ingrosso IN GENERALE; attività di editoria; PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI PROGRAMMI TELEVISIVI, MUSICALI; telecomunicazioni; produzione di software, CONSULENZE INFORMATICHE; AGENZIE IMMOBILIARI; PUBBLICITA’ E RICERCHE DI MERCATO; servizi di supporto alle imprese IN GENERALE; riparazioni di oggetti personali e per casa IN GENERALE.
In ogni caso, per le attività ancora sospese possono proseguire con lavoro a distanza o lavoro agile.
Le attività permesse devono rispettare il protocollo ‘di sicurezza’ firmato il 24 aprile dal Governo e dai Sindacati.
IMPORTANTE: A DIFFERENZA DEL PRECEDENTE DPCM, IL NUOVO NON PREVEDE COMUNICAZIONE DI INIZIO O PROSEGUIMENTO ATTIVITA’ AL PREFETTO.

ARTICOLO 3
Detta delle regole sanitarie già presenti nel precedente DPCM. In più, PREVEDE CHE, esclusi i bambini sotto i sei anni e le persone con particolari disabilità, IN TUTTI I CASI IN CUI NON SI PUO’ GARANTIRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DEBBANO ESSERE USATE MASCHERINE. Inoltre, va usata la mascherina in tutti i ‘luoghi confinati aperti al pubblico’, che sono, tra gli altri, NEGOZI, STUDI PROFESSIONALI, BANCHE, POSTE, UFFICI, MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO. E’ possibile anche ‘farle in casa’ (cd mascherine di comunità), ma devono essere ‘idonee a fornire una adeguata barriera’, nonché respirabilità.
In Piemonte, poi, continua ad essere SOSPESA L’ATTIVITA’ DEGLI UFFICI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI ad eccezione di quelli che erogano servizi essenziali (es. acqua, gas). Inoltre, all’accesso agli Uffici Giudiziari è consentito previa rilevazione della temperatura corporea.

ARTICOLO 4
Disciplina l’ingresso in Italia delle ‘persone’, quindi sia italiani che stranieri, e non si applica a coloro che vengono in Italia per motivi di lavoro e restano un breve periodo (72 ore). In sostanza, chi viene in Italia perché torna alla sua abitazione o perché intende restare per un periodo non breve nel nostro Paese, se giunge con proprio mezzo o con trasporto di linea (aereo, treno, autobus, nave), deve comunicarlo all’Azienda Sanitaria competente per territorio e dovrà ‘stare in quarantena’ per 15 giorni in una casa da lui indicata. Come deve arrivare, ad esempio dall’aeroporto o dalla stazione, a casa? Esclusivamente con mezzo privato (noleggio, auto propria, ecc) perché non può prendere mezzi di linea. Se questo non è possibile, sarà l’ASL a determinare dove la persona dovrà trascorrere la ‘quarantena’ di 15 giorni, a sue spese.

ARTICOLO 5
Chiunque, italiano o straniero, viene in Italia con trasporti di linea per lavoro e per stare al massimo 72+48 ore, deve consegnare una dichiarazione al vettore (società che effettua il viaggio) al momento dell’imbarco, dove spiega i motivi del viaggio e si impegna a lasciare, non appena ha terminato il lavoro, l’Italia. L’articolo, inoltre, detta le regole cui, nei casi considerati, si deve attenere il vettore. Una procedura simile (tranne la parte relativa al vettore) è prevista per chi giunge con mezzo proprio.

ARTICOLO 6
Conferma la sospensione delle crociere, prevedendo inoltre, anche in questi casi, che chi sbarca in Italia da navi da crociere deve raggiungere la sua abitazione con mezzi privati e deve stare in quarantena per 15 giorni.

ARTICOLO 7
Detta regole per come deve essere effettuato il trasporto di linea con aereo, autobus, pullmann, treno, navi, ecc.

ARTICOLO 8
Consente la riattivazione delle attività sociali e sanitarie per le persone con disabilità, nel rispetto di ‘specifici protocolli’.

ARTICOLO 9
Demanda al Prefetto del territorio di assicurarsi dell’attuazione ed esecuzione delle misure del DPCM.

ARTICOLO 10
Fissa la scadenza temporale delle misure del DPCM alla data del 17 maggio, come sappiamo, E DA’ LA POSSIBILITA’ ALLE SINGOLE REGIONI DI PREVEDERE MISURE DI CONTENIMENTO PIU’ RESTRITTIVE DI QUELLE DEL DECRETO.