Dalla governance alle linee guida di sviluppo del territorio: questo il contenuto della nuova legge in materia di tutela, di valorizzazione e di sviluppo della montagna che da oggi definisce il quadro normativo Piemontese a favore delle aree montane.

34 articoli, compresi in 4 titoli, che costituiscono un testo esclusivo sulla montagna di cui si è dotata la Regione Piemonte, nella consapevolezza che per promuovere il rilancio delle terre alte sia necessario un approccio che guardi a questo peculiare territorio come il principale laboratorio per la creazione e la diffusione di un sistema associazionistico intercomunale sostenuto proprio dalla normativa regionale.


La legge arriva ad approvazione a seguito di un percorso durato anni, in cui si è vista la graduale messa in liquidazione delle Comunità montane e la nascita delle Unioni montane (oggi 55 su tutto il territorio Piemontese) quali nuove forme, più snelle e sostenibili, di gestione associata delle funzioni fondamentali per il territorio.

Oltre a riconoscere l’attribuzione delle funzioni associate alle Unioni montane, la legge parte col reintrodurre la Conferenza dei presidenti delle unioni montane quale organo consultivo della giunta regionale.

Definiti gli attori che opereranno per lo sviluppo della montagna, il testo elenca gli strumenti che questi avranno a disposizione per il rilancio socio-economico delle terre alte. I principali sono:

  • il Programma annuale di attuazione per la montagna. Approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ha il compito di individuare gli interventi regionali per mantenere e incrementare i punti di forza del territorio montano, le azioni per la promozione e la valorizzazione della montagna, nonché le disponibilità complessive di spesa per l’attuazione del piano stesso;
  • l’Osservatorio regionale per la montagna. Istituito presso la direzione regionale competente, ha il compito di acquisire gli elementi informativi necessari per la conoscenza delle caratteristiche socio-economie, ambientali e territoriali delle territorio montano;
  • il Fondo regionale per la montagna. La legge prevede che: almeno il 60 per cento del fondo sia ripartito tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente a alla superficie territoriale al fine di finanziare progetti presentati dalle singole unioni in attuazione del Programma annuale; una quota non superiore al 30 per cento sia ripartita tra le unioni montane quale contributo alle spese del personale dipendente che svolge funzioni delegate dalla Regione; una quota non superiore al 10 per cento sia destinata al finanziamento di interventi attuati dalle unioni montane, da associazioni o soggetti terzi funzionali allo sviluppo e alla promozione della montagna.

Una parte fondamentale della legge definisce inoltre le disposizioni indirizzate alla salvaguardia del territorio e allo sviluppo socio-economico delle zone montane, nell’ottica della promozione e al sostegno di interventi in ambito di lotta al dissesto idrogeologico, di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, di accesso alle tecnologie e ai servizi essenziali alla popolazione, primi fra tutti quelli sanitari. Questi gli aspetti innovativi introdotti nel merito:

  • valorizzazione di un turismo sostenibile in ambiente montano e riconoscimento del valore economico, sociale, culturale, formativo ed educativo del turismo sportivo in montagna;
  • sviluppo dei servizi digitali al fine di ovviare agli svantaggi e alle difficoltà delle aree marginali, grazie ad azioni di monitoraggio e di ottimizzazione della qualità dei servizi offerti nell’ambito della Strategia Nazionale per la banda Ultralarga;
  • accesso ai servizi televisivi, postali e della telefonia mobile, contribuendo all’attivazione di nuovi sistemi per limitare il digital divide tra le zone montane e quelle urbane, nonché la promozione di convenzioni con Poste Italiane per il mantenimento dei servizi da questa erogati;
  • recupero dei borghi alpini e appenninici mediante le risorse derivanti dai fondi strutturali dell’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione;
  • valorizzazione delle risorse energetiche locali, promuovendo gli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché un corretto sviluppo delle filiere locali, il tutto in linea con recente Piano Regionale di Qualità dell’Aria;
  • sostegno alla realizzazione di green communities, cooperative di comunità e comunità energetiche in grado di valorizzare in modo integrato e sostenibile le proprie risorse economiche, ambientali, energetiche e socio-culturali, anche grazie alle risorse stanziate dal Fondo regionale per la montagna.

“Con l’approvazione di questa legge si chiude un percorso impegnativo, ma allo stesso tempo stimolante, con il quale la Regione Piemonte ha messo ordine e innovato la normativa regionale in materia di sviluppo della montagna – afferma l’Assessore allo Sviluppo della montagna della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia – Da oggi abbiamo infatti uno strumento normativo che intende incentivare la montagna piemontese grazie al principio di premialità per tutte quelle realtà in grado di gestire funzioni e progetti in forma associata, coordinata ed efficiente, nella consapevolezza che il patrimonio delle nostre aree montane può essere valorizzato solamente con una visione regionale univoca e che miri ad ottimizzare le risorse disponibili”.