giunta - ILa Giunta comunale di Tortona ha approvato la Tasi, la nuova tassa sulla prima casa prevista dal Governo, che obbliga i Comuni a recuperare soldi per pareggiare i conti. Se lo scorso anno, a Tortona, si è pagato soltanto la Mini-Imu con poche decine di euro, adesso la situazione è cambiata e la Giunta-Bardone, pronti via, ha dovuto approvare il regolamento per la nuova tassa sulla prima casa che sarà dello 0,25%.
Attenzione però, perché a differenza della vecchia Ici o dell’Imu, non ci saranno detrazioni per cui, il calcolo andrà fatto sul valore catastale pieno dell’immobile.
In pratica, senza le detrazioni sarà come pagare il l’Imu (o l’Ici) al 4 per mille.
La nuova tassa riguarda solo alcune tipologie di immobili: chi paga già l’Imu per le prime case di pregio (A/1) o di altre categorie (A/8 e A/9) con l’aliquota allo 0,6% o per seconde case, immobili classificati nella categoria catastale D, aree fabbricabili e terreni agricoli con l’aliquota Imu all’ 1,06%, non dovrà pagare la Tasi ma continuerà a pagare solo l’Imu come ha fatto finora, cioè acconto (50% già versato) entro il 15 giugno e saldo entro il 15 dicembre di ogni anno.
A dire il vero il Comune di Tortona avrebbe potuto scorporare l’Imu dell’ 1,06% destinando fino allo 0,25% alla Tasi, ma così facendo avrebbe obbligato le persone che abitano in affitto, a contribuire fino alla misura di un terzo circa nel pagamento della Tasi, cosa che avrebbe potuto gravare su famiglie che già faticano ad arrivare a fine mese e pagare l’affitto, per cui il Comune ha deciso di lasciare le cose come stanno senza mettere mano all’Imu.
La Tasi (acronimo che sta per “Tributo per i sevizi indivisibili”) riguarda tutti gli altri immobili per i quali i tortonesi dovranno pagare un aliquota dello 0,25% suddivisa in due rate: la metà della tassa entro il 15 ottobre ed il saldo entro il 15 dicembre.
I versamenti dovranno essere effettuati mediante modello F24 in posta o in banca.
Dovranno pagare lo 0,25% le abitazioni principali e relative pertinenze, (ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, i proprietari di unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i proprietari dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso affittati.

3 settembre 2014
municipio - L