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Decreto Rilancio, cos’è l’Ecobonus e il Sismabonus ed i casi di loro attuazione. Di Giulia Quaranta Provenzano

In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, forniamo tuttavia ora alcune prime indicazioni in riferimento al decreto-legge Rilancio con il quale è stata introdotta un’inedita percentuale di detrazione in misura pari al 110 per cento in relazione ad interventi per il ripristino energetico “qualificato” (Ecobonus) e per il miglioramento antisismico degli edifici (Sismabonus) posti in essere dal 1° luglio 2020 – fino al 31 dicembre 2021.

La normativa prevede la possibilità di portare in detrazione in cinque anni gli oneri sostenuti ovvero di beneficiare di uno sconto in fattura o ancora di convertire la detrazione in credito di imposta, eventualmente cedibile.


L’effetto generato dall’aspettativa di poter riqualificare la casa di milioni di italiani senza dover sborsare nulla, secondo le stime dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), metterà in moto lavori per sei miliardi di euro. Conseguentemente tale massa finanziaria potrebbe attivare un vero e proprio mercato dei crediti fiscali.

Elementi essenziali della normativa Decreto Rilancio – come appena adesso anticipato – sono l’Ecobonus e il Sismabonus (art. 119), principali novità delle quali a seguire condivideremo una rapida trattazione.

Il comma 1 dispone l’innalzamento al 110% della detrazione, fruibile in cinque anni, prevista per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di efficientamento energetico così descritti dalla normativa: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%; interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione con impianti centralizzati; interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Il comma 2 estende i benefici anche ad altri interventi di efficientamento energetico se eseguiti insieme ad uno degli interventi sopra indicati.

In base al comma 3, viene posta la condizione per il beneficiario che gli interventi descritti debbano portare ad un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ossia, se non possibile, il conseguimento della classe più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica.

Il comma 4 estende questi benefici anche alle spese sostenute in relazione agli interventi di miglioramento antisismico degli edifici, ad esclusione di quelli ubicati nella c.d. “zona sismica 4” (Sismabonus). Stabilisce inoltre, per codesta tipologia di interventi, la facoltà di cedere il credito corrispondente alla detrazione ad un’impresa di assicurazione e contestualmente di stipulare una polizza che copra il rischio di eventi calamitosi con una detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis – cfr. quanto statuito dal Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 – nella misura del 90 per cento. Si tratta delle polizze aventi ad oggetto il rischio di eventi catastrofali su unità immobiliari ad uso abitativo, i cui premi sono già detraibili nella misura del 19% e che godono dell’esonero dall’imposta premi ai sensi dell’art. 1, commi 768 e 769, della legge di bilancio 2018. Questi contratti, pertanto, se stipulati in simultanea alla cessione del credito di imposta relativo ad interventi antisismici ad un’impresa di assicurazione, oltre all’esonero dall’imposta premi, consentiranno di beneficiare della detraibilità in misura pari al 90 per cento del premio pagato.

Possono essere detratte nella medesima misura, se l’intervento è realizzato congiuntamente ad almeno uno di quelli di cui ai commi 1 o 4, le spese sostenute per l’installazione su edifici di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo integrati agli stessi (comma 5) e quelle per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (comma 8), se realizzate insieme agli interventi di cui al comma 1.

Il comma 9 stabilisce che possono beneficiare della detrazione i lavori svolti da condomìni; persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; istituti autonomi case popolari (IACP); cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Il comma 10 stabilisce che le sole disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale (seconde case).

N.B. come uno degli elementi maggiormente caratterizzanti la normativa in esame è rappresentato dalla possibilità che la maxi detrazione, anziché essere fruita dal contribuente in cinque anni, possa essere utilizzata immediatamente (i) beneficiando di un contributo attraverso uno sconto in fattura (ii) cioè sfruttando la possibilità di trasformare il corrispondente importo in credito d’imposta, da cedere ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari così come previsto dall’art. 121, comma 1, del decreto. 

Si ricordi altresì che il comma 14 dell’art. 119 impone ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni collegate ai lavori in esame di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a euro 500000 al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Giulia Quaranta Provenzano

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