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I sindacati spiegano cos’è il TFR e quando spetta

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), ovvero la liquidazione, fa parte della retribuzione del lavoratore ed è un elemento della sua paga: è una retribuzione differita poiché matura ogni mese ma viene accantonata ogni anno dall’azienda e deve essere versata al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il TFR può essere liquidato prima della fine del rapporto di lavoro però questa anticipazione non può essere superiore al 70% della quota di liquidazione maturata e può essere domandata solo per particolari motivi (spese sanitarie, acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, fruizione dei congedi parentali, di formazione e di formazione continua). Inoltre il lavoratore deve avere almeno 8 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro, che è tenuto a soddisfare le richieste di anticipazione.


Ci sono altri casi in cui il TFR non viene riconosciuto al dipendente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro come quando si sceglie di aderire a un fondo di previdenza complementare e di destinarvi la liquidazione.

Secondo quanto indicato dal Codice Civile, la base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Fanno parte della base di calcolo per il TFR tutte le voci di paga:

Qui di seguito un elenco delle principali voci di paga facenti parte dell’imponibile TFR:

Non fanno parte della base imponibile del TFR: le indennità di trasferta, di viaggio e i rimborsi spese, i Contratti Collettivi possono comunque includere o escludere ulteriori voci al TFR.

In ogni annualità si maturano 12 ratei di TFR, uno per ogni mese; se le frazioni di mese superano i 15 giorni deve essere computato un rateo intero, se sono inferiori non viene maturato alcun rateo, salvo diversa previsione del Contratto Collettivo applicato.

Durante le assenze solitamente il TFR matura normalmente, non matura durante determinate assenze non retribuite come l’aspettativa e lo sciopero.

Il TFR non fa parte dell’imponibile previdenziale quindi sul suo ammontare non devono essere pagati i contributi Inps normalmente trattenuti in busta paga. Dal punto di vista fiscale, escluso il caso in cui sia erogato mese per mese in busta paga, il TFR è soggetto a tassazione separata. Ciò vuol dire che il TFR non entra a far parte dell’imponibile da assoggettare a tassazione nella dichiarazione dei redditi o imponibile Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) ma è tassato a parte.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Via Mameli, 65 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91

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