Con determinazione n. 742 in data 12 marzo 2019 la Regione Piemonte – Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi, ha decretato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio  del Piemonte ai sensi della legge quadro n. 353/2000 e L.R. 15/2018.

Si ricorda pertanto che nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni poscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendi, ovvero: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, accendere fuochi d’artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.


La violazione dei divieti e l’inosservanza delle prescrizioni comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro.

Si richiama peraltro l’ordinanza comunale n.369 del 2 ottobre 2014 ad oggetto “Disciplina della combustione sul luogo di produzione dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali nel territorio del comune di Tortona”, laddove dispone che è sempre vietata la combustione di qualsiasi residuo vegetale nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione.

Ufficio Stampa Comune di Tortona