La Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 ha dato attuazione agli impegni previsti dal “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” approvando, oltre ai criteri di individuazione e gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, nuove misure strutturali che prevedono la limitazione della circolazione di alcune tipologie di veicoli diesel a partire dalla stagione invernale 2018/2019.

A partire dal 1° ottobre 2018 sono, dunque, attive le seguenti misure stabili per la limitazione delle emissioni:

 

  • divieto di circolazione dalle ore 0 alle 24 di tutti i autoveicoli dotati di motore diesel e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore all’EURO 1 (Direttiva 91/441/CEE, Direttiva 93/59/CEE, Direttiva 91/542/CEE)
  • divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle 18.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dei autoveicoli dotati di motore diesel e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 1 e EURO 2 (Direttiva 94/12/CE – Direttiva 96/69/CE, Direttiva 91/542/CEE)
  • divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle 18.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e nel solo periodo invernale (1° ottobre – 31 marzo) dei veicoli dotati di motore diesel e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 3 (Direttiva 98/69/CE, Direttiva 99/96/CE)
  • divieto di circolazione veicolare dalle ore 0 alle 24 nel solo periodo invernale ( 1° ottobre – 31 marzo) di tutti i ciclomotori o motocicli adibiti al trasporto di persone con omologazione inferiore all’Euro 1.
  • divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
  • obbligo di utilizzare, a partire dal 1° ottobre 2018, nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e comunque materiali non contaminati da inquinanti;
  • il divieto di combustione all’aperto del materiale vegetale di cui all’articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell’anno successivo, come disposto dall’Ordinanza Sindacale permanente n. 834 del 21.12.2017.

 

Il Comune di Alessandria attua le disposizioni regionali sopra richiamate con apposita Ordinanza Sindacale che è stata predisposta dall’Assessorato all’Ambiente e politiche per la sostenibilità ambientale guidato dall’Assessore Paolo Borasio ed è stata emanata nel pomeriggio odierno.

Nell’Ordinanza si specifica inoltre le limitazioni temporanee che verranno attuate solo in caso che si verifichi il superamento delle soglie stabilite dal “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”.

 

Nel caso di primo livello di allerta (arancio) — che viene attivato dopo quattro giorni consecutivi di superamento di 50 microgrammi/m3 della concentrazione di PM10 — scatteranno le seguenti misure:

 

  • divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 4;
  • divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle 12.30 il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 4;
  • divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
  • divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento etc.), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
  • introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
  • divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
  • Ø iniezione superficiale (solchi aperti);
  • Ø iniezione profonda (solchi chiusi);
  • Ø sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
  • Ø spandimento a raso in strisce;
  • Ø spandimento con scarificazione.
  • potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

 

Nel caso di primo livello di allerta (rosso) — che viene attivato dopo dieci giorni consecutivi di superamento di 50 microgrammi/m3 della concentrazione di PM10 — scatteranno le seguenti misure:

 

  • divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 5;
  • divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 4 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, il sabato e nei giorni festivi, e con omologazione uguale ad EURO 5 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, tutti i giorni;
  • divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

L’attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa nella sola stagione invernale dal 8 ottobre 2018 e sino al 31 di marzo.

 

Per quanto riguarda le esenzioni, si riporta di seguito quanto stabilito dall’Ordinanza Sindacale odierna.

 

Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare (veicoli, motocicli e ciclomotori Euro 0)

  • Veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l’intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell’appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l’avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell’azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

 

Altri veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare

  • veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
  • veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità, muniti di certificazione del datore di lavoro;
  • veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  • veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali.
  • veicoli della categoria M1 adibiti a servizi di trasporto pubblico.
  • veicoli che l’art. 53 del Codice della Strada definisce “motoveicoli per trasporti specifici” e “motoveicoli per uso speciale”;
  • veicoli che l’art. 54 del Codice della Strada definisce “autoveicoli per trasporti specifici” e “autoveicoli per uso speciale”;
  • veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l’intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell’appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l’avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell’azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l’indirizzo nonché l’orario di inizio e termine dell’attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiari anche il percorso e l’orario (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l’intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell’appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l’avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell’azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, e i mezzi di servizio del Bike Sharing. Veicoli privati utilizzati dal personale dipendente delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento, se in turno di reperibilità e in caso di richiesta di intervento, al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile le sedi di servizio per recuperare il mezzo di proprietà dell’ente di appartenenza; l’interessato dovrà dimostrare la condizione di reperibilità con apposita documentazione rilasciata dall’azienda o ente di appartenenza (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1000 m; la condizione deve essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l’orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione).
  • veicoli comunali adibiti ai servizi essenziali dell’ente.

 

Esenzioni per il divieto di combustione dei residui vegetali

  • In presenza di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodi, colture e con le modalità indicati dal Settore Fitosanitario e dai Servizi Tecnico-Scientifici della Regione Piemonte;
  • In presenza di suoli asfittici, ove l’interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale, e solo se non sia possibile l’allontanamento delle paglie.

 

Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare

Oltre alle esenzioni previste ai punti inerenti le limitazioni strutturali, si aggiungono le seguenti esenzioni:

  • veicoli del car sharing;
  • macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d’opera;
  • veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l’iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l’iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e domenica durante le quali è attivo un livello di criticità (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell’Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell’orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all’Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli o mezzi d’opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiari luogo e orario dell’attività (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell’Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli utilizzati nell’organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal comune (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell’assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli di residenti in altre regioni italiane o all’estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l’albergo e i confini della città, per l’arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli utilizzati dall’Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone che hanno prenotato un volo aereo per il giorno di blocco del traffico, muniti del corrispondente titolo di viaggio. Il tragitto e l’orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell’esonero (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore competente (accompagnati da idonea documentazione);
  • veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l’appartenenza e l’attività (accompagnati da idonea documentazione).

L´orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell’esonero.

  • veicoli comunali adibiti ai servizi essenziali dell’ente.

 

 

L’indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

 

  • sulla home page del sito internet della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it
  • sul sito di ARPA Piemonte http://www.arpa.piemonte.gov.it/
  • sul sito dell’accordo padano http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/map/list
  • sul sito internet del comune di Alessandria http://www.comune.alessandria.it

Il provvedimenti temporanei di cui sopra avranno validità dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 2019.

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato all’area centrale storica (ricompresa fra le direttrici seguenti, che resteranno percorribili: lungotanaro Solferino, spalto Rovereto, spalto Marengo, via Claro, via 1821, corso Lamarmora, piazza Valfré, corso 100 Cannoni, corso Crimea, Spalto Borgoglio), per tutti i veicoli; con le eccezioni dettagliatamente previste sarà consentito l’accesso ai parcheggi di via Parma e piazza Madre Teresa di Calcutta e piazza Garibaldi.

L’uscita dal parcheggio di piazza della Libertà, nell’orario 8.30 – 18.30, sarà consentita solo verso via Pontida.

Ufficio Stampa Comune di Alessandria