Tutti i consiglieri comunali presenti (tranne Ciniglio che si è astenuto), anche quelli che a parole sembrano tolleranti contro gli stranieri, ieri sera hanno approvato la modifica al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Tortona che inasprisce le pene nei confronti di mendicanti, accattoni e sbandati che chiedono l’elemosina o importunano i passanti.
Ecco cosa prevede il Nuovo testo dell’art. 53 del Regolamento di Polizia Urbana:
Art. 53 – Limitazioni alla pratica dell’accattonaggio –
- E’ vietata per garantire la piena vivibilità urbana e migliorare il senso di sicurezza percepito dalle persone la pratica dell’accattonaggio nelle aree pubbliche del centro abitato.
- E’ inoltre vietata nelle aree pubbliche del centro abitato la pratica dell’accattonaggio c.d. “molesto” posto in essere con il carattere dell’insistenza o dell’oppressione nelle richieste di denaro od attuato con azioni che turbano gravemente il libero utilizzo delle aree pubbliche o dei parcheggi o che rendono difficoltoso l’accesso ad essi.
- Qualora le violazioni sopra descritte ai commi 1 e 2 del presente articolo siano accertate
- all’esterno o in vista di: scuole di ogni ordine e grado o plessi scolastici o siti universitari sia pubblici che privati, dei musei pubblici e privati cittadini, di complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici per il loro valore storico, religioso, artistico;
- all’interno dell’area del castello e in prossimità dei siti di interesse archeologico;
- all’interno e agli accessi dalle aree verdi cittadine e cimiteriali;
trovano applicazione i commi 1, 2 dell’art.9 del D.L. 20 febbraio 2017 n° 14 coordinato con Legge di conversione 18 aprile 2017 n° 48 in deroga alle disposizioni sanzionatorie generali previste dal presente Regolamento di Polizia Urbana.
- I soggetti dediti all’accattonaggio saranno segnalati ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
- Per le violazioni ai commi 1 e 2 è previsto il pagamento in misura ridotta pari a € 25,00 per il comma 1 e a € 100,00 per il comma 2 ai sensi dell’art. 16 c.2 della Legge 24/11/1981 n. 689 e all’interno del minimo e massimo edittali indicati nell’art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 per le sanzioni amministrative pecuniarie, giusta deliberazione della Giunta Comunale.