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Cervo dà il via al bando per l’appalto del Festival di Musica da Camera con inviti e procedura negoziata senza pubblicazione delle ditte invitate

Il Festival internazionale di Musica da Camera è sicuramente l’avvenimento più importante organizzato dal Comune di Cervo con musicisti di fama internazionale e richiama ogni anno migliaia di visitatori.

Per questo e altri motivi, il Comune ha bisogno di interlocutori capaci e fidati che organizzino tutto a puntino come vogliono gli organizzatori, e uno di questi è stato il maestro Michel Balatti di Albisola Superiore che ha curato il festival dal 2015 ad oggi.

Una gestione che scadrà il 31 dicembre prossimo.

Il Comune di Cervo, quindi in prossimità della scadenza del servizio di Direzione Tecnica del festival, ha scelto di appaltarlo per un nuovo triennio mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione, prevista dalle normative in vigore.

La procedura è stata avviata in questi giorni e riguarda il periodo 01/01/2018-31/12/2020 e verrà espletata con invito ad almeno 5 operatori economici, individuati fra i soggetti che operano nell’ambito dell’organizzazione di eventi musicali.

Il Comune di Cervo, quindi ha deciso di indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione, ai sensi del decreto 50/2016, per il servizio di Direzione Tecnica del Festival per il periodo 01/01/2018-31/12/2020; approvando il Capitolato speciale di appalto e Bando di gara, nonché l’elenco delle ditte invitate, non soggetto a pubblicazione.

La somma impegnata è di 18 mila euro per il 2018; 19 mila per il 2019 e 20 mila euro per il 2020. Più Iva naturalmente.

La gara si terrà presso il palazzo Comunale del Comune di Cervo il giorno 15/12/2017 alle ore 11,00.

L’ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di un’unica offerta, purché valida e congrua.

Per avere un’idea di quello che dovrà garantire l’appaltatore e nell’ambito della trasparenza che ci contraddistingue, pubblichiamo integralmente il capitolato d’oneri d’appalto a cui le ditte invitate dovranno attenersi.

CAPITOLATO

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di direzione tecnica del Festival Internazionale di Musica da Camera consistente nell’espletamento di tutte le attività organizzative specificate nel presente capitolato, fatte salve le incombenze espressamente escluse ovvero riconosciute alla competenza degli organi comunali.

ART. 2 – VALORE E DURATA DELL’APPALTO

L’importo a base d’asta dell’appalto è pari ad Euro 57.000,00= (diconsi cinquantasettemila/00) per il triennio, così suddivise: € 18.000,00 per l’anno 2018, € 19.000,00 per l’anno 2019 ed € 20.000,00 per l’anno 2020, oltre IVA, se dovuta. L’appalto ha la durata dal 01 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020.

ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in argomento dovrà essere svolto presso le sedi degli spettacoli e dovrà garantire presenza giornaliera e notturna per i giorni della manifestazione e per quelli collegati e collaterali, anche se festivi. Le restanti incombenze potranno essere svolte presso la sede dell’appaltatore, fatte salve diverse esigenze della stazione appaltante, ivi comprese conferenze stampa, incontri ed eventuali eventi in decentramento.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE

L’appaltatore, ai fini del servizio di che trattasi, assume nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Cervo (di seguito stazione appaltante) l’obbligo di predisporre, di concerto con l’Amministrazione Comunale, la Commissione Artistica ed il Responsabile del Servizio: ➢ il programma degli spettacoli; ➢ il bilancio preventivo e consuntivo della manifestazione; ➢ la rendicontazione per gli Enti che erogano contributi; ➢ gli adempimenti riguardanti SIAE ed INPS ex ENPALS, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente; ➢ in generale, tutte le attività connesse alla realizzazione del Festival. L’appaltatore è membro senza diritto di voto della Commissione Artistica, come previsto dall’art. 2 del “Regolamento comunale per la composizione, l’organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione Artistica”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 12/2005. Rimane a carico dell’appaltatore la spesa per le dotazioni informatiche e per materiali e beni necessari per l’organizzazione del servizio relativo all’appalto.

Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per l’ammissione alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti indispensabili: ➢ cittadinanza Italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europa; ➢ adeguata conoscenza della lingua italiana. ➢ titolo di studio di laurea magistrale in discipline della musica, scienze della musica , DAMS o diploma di conservatorio; ➢ buona conoscenza della lingua inglese; ➢ godimento dei diritti civili e politici; ➢ non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici; ➢ non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità. I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma, in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del Testo Unico 31/08/1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti Autorità. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

ART. 6 – PAGAMENTI L’appaltatore provvederà all’emissione, nei confronti della stazione appaltante, di fatture bimestrali per il servizio oggetto del presente appalto, da calcolarsi sulla base dell’importo netto annuo di aggiudicazione, oltre IVA se dovuta. Al pagamento dei corrispettivi si provvederà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture relative, previa verifica del corretto svolgimento delle prestazioni e della regolarità contributiva (DURC). A norma dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al pagamento dei corrispettivi si provvederà esclusivamente mediante bonifico con accredito su conto corrente, bancario o postale, acceso dall’appaltatore e dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto. E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di che trattasi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Detta comunicazione dovrà essere effettuata prima dell’emissione della prima fattura. In sede contrattuale, a pena di nullità assoluta, l’appaltatore assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 7 – VIGILANZA

Le indicazioni e le prescrizioni circa le modalità di espletamento delle prestazioni specificate all’articolo 4 del presente capitolato saranno fornite dagli organi della stazione appaltante e, per quanto di competenza, dal competente Responsabile del Servizio.

ART. 8 – RESPONSABILITA’

L’appaltatore sarà considerato diretto responsabile, ad ogni fine ed effetto, di qualsiasi danno o pericolo di danno che derivi a cose e/o persone in conseguenza della prestazione del servizio oggetto del presente bando ovvero dall’uso dei beni ricevuti per l’espletamento degli stessi, manlevando, sotto ogni profilo ed aspetto, la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità verso persone e cose.

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di accertate e reiterate violazioni o inadempienze relative alle obbligazioni assunte dall’appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà – pattuita espressamente – di risolvere unilateralmente in ogni momento il contratto, con riserva di ogni ulteriore diritto, ragione ed azione per il risarcimento dei danni. Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi: 1) mancata sottoscrizione del contratto nella data stabilita; 2) eventuali deficienze o negligenze del servizio, allorquando la gravità e la frequenza delle infrazioni – debitamente accertate e contestate – compromettano, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, il servizio stesso; 3) cessione totale o parziale del contratto o subappalto; 4) comportamenti dell’appaltatore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati alla stazione appaltante da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa a carico dell’appaltatore stesso; 5) cessazione dell’azienda, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento dell’appaltatore. La risoluzione opera con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione della stazione appaltante di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Eventuali danni e spese derivanti alla stazione appaltante dalla condotta dell’appaltatore sono a carico di quest’ultimo. La stazione appaltante potrà avvalersi immediatamente di tutto il materiale già fornito dalla stessa per la continuazione provvisoria del servizio a mezzo di altro appaltatore, sino a quando non sia possibile provvedere alla regolarizzazione del servizio medesimo.

ART. 10 – RECESSO

La stazione appaltante ha diritto, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’appaltatore con lettera raccomandata a.r.. Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con la stazione appaltante, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla stazione appaltante. La stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di sospendere e/o risolvere il contratto nel caso in cui la manifestazione non possa realizzarsi, per uno o più anni, senza pagamento di alcun indennizzo e/o rimborso. In caso di recesso della stazione appaltante, l’appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi eventualmente prestati, purché a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, già fin d’ora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.

ART. 11 – PENALITA’

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, si procederà con l’applicazione delle seguenti penalità: ➢ €. 300,00.= (trecento) in caso di mancato servizio; ➢ €. 200,00.= (duecento) in caso di altre inosservanze del presente capitolato; ➢ € 100,00.= (cento) in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dalla stazione appaltante in esecuzione del presente capitolato. In caso di recidive nel periodo di vigenza dell’appalto, le penalità suindicate sono prima raddoppiate e quindi triplicate. In caso di ulteriore recidiva o qualora si verificassero inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, la stazione appaltante potrà risolvere unilateralmente il contratto anche prima della scadenza e procedere nei confronti dell’appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti ed alle conseguenti azioni volte al risarcimento dei danni subiti. L’applicazione delle penalità deve essere preceduta da formale contestazione scritta dell’inadempienza. L’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, l’inadempienza si intenderà riconosciuta. La stazione appaltante procederà ad introitare le penalità mediante ritenute dirette sul corrispettivo.

ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, senza diritti di rivalsa, sono a totale carico dell’appaltatore. È fatta salva l’eventuale applicazione di agevolazioni fiscali previste dalla legge.

ART. 13 – NORMA FINALE

L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti (in quanto applicabili) ed in genere a tutte le prescrizioni che siano emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato, nella materia oggetto dell’appalto. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia altresì alle norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

 

 

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