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Nuove norme su quello che non si può fare sulle spiagge di San Bartolomeo al Mare

Il Comune di San Bartolomeo al mare ha approvato il nuovo Regola,mento di Polizia Municipale che detta le norme su quello che Si può e non su può fare lungo le spiagge.

Prescrizioni relative all’uso delle spiagge
1. Sulle spiagge e lungo il litorale comunale, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:
a) lasciare natanti in sosta ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole e sino all’alba, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature;
c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito; l’ampiezza di tale fascia, qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore ad 3 (tre) metri;nella predetta “fascia di transito” è altresì vietato, salvo i casi di necessità, sostare causando intralcio al transito di altre persone o procurando qualsiasi pregiudizio alla normale attività del personale di vigilanza balneare e di soccorso. Sulla fascia di transito sono inoltre vietati il deposito di materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali e indumenti), salvo che trattasi di attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso o di quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili;
d) campeggiare e/o accamparsi;
e) praticare attività, anche ludiche che possano minacciare l’incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico.
f) durante la stagione balneare, condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio; I concessionari possono, nell’ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
g) tenere ad alto volume radio, ed in generale gli strumenti musicali ed gli altri apparecchi di emissione sonora e, comunque, in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica;
h) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (es. feste, gare sportive, spettacoli, ecc.), senza autorizzazione e/o nulla osta dell’Amministrazione Comunale; resta fermo l’obbligo della preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
i) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
l) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica
autorizzazione;
m) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei, nonché mediante l’uso di altoparlanti;
n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotati di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

Art. 37 – Disciplina delle strutture balneari e degli stabilimenti
1. I titolari di concessioni demaniali marittime hanno l’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione.
2. I concessionari, inoltre, devono adoperarsi affinché nella “fascia di transito” siano sempre rispettati i divieti di cui all’art. 36 del presente Regolamento.
3. Gli obblighi dei concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate; nell’ambito della spiaggia libera attrezzata, è possibile gestire economicamente –con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio – una porzione del fronte mare disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente.
4. Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Imperia.
5. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
6. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
7. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere e specie, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
8. Il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante;

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