Il Comune di San Bartolomeo al mare ha approvato il nuovo Regola,mento di Polizia Municipale che detta le norme su quello che Si può e non su può fare lungo le spiagge.

Prescrizioni relative all’uso delle spiagge
1. Sulle spiagge e lungo il litorale comunale, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:
a) lasciare natanti in sosta ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole e sino all’alba, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature;
c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito; l’ampiezza di tale fascia, qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore ad 3 (tre) metri;nella predetta “fascia di transito” è altresì vietato, salvo i casi di necessità, sostare causando intralcio al transito di altre persone o procurando qualsiasi pregiudizio alla normale attività del personale di vigilanza balneare e di soccorso. Sulla fascia di transito sono inoltre vietati il deposito di materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali e indumenti), salvo che trattasi di attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso o di quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili;
d) campeggiare e/o accamparsi;
e) praticare attività, anche ludiche che possano minacciare l’incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico.
f) durante la stagione balneare, condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio; I concessionari possono, nell’ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
g) tenere ad alto volume radio, ed in generale gli strumenti musicali ed gli altri apparecchi di emissione sonora e, comunque, in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica;
h) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (es. feste, gare sportive, spettacoli, ecc.), senza autorizzazione e/o nulla osta dell’Amministrazione Comunale; resta fermo l’obbligo della preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
i) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
l) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica
autorizzazione;
m) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei, nonché mediante l’uso di altoparlanti;
n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotati di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

Art. 37 – Disciplina delle strutture balneari e degli stabilimenti
1. I titolari di concessioni demaniali marittime hanno l’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione.
2. I concessionari, inoltre, devono adoperarsi affinché nella “fascia di transito” siano sempre rispettati i divieti di cui all’art. 36 del presente Regolamento.
3. Gli obblighi dei concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate; nell’ambito della spiaggia libera attrezzata, è possibile gestire economicamente –con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio – una porzione del fronte mare disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente.
4. Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Imperia.
5. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
6. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
7. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere e specie, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
8. Il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante;