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Un Vademecum del Comune di Tortona per migliorare la convivenza tra cittadini e animali


Proseguono le iniziative a cura del Comune di Tortona e del Tavolo delle Associazioni Animaliste che, dopo la campagna contro l’abbandono ed il vademecum con utili consigli per la salute degli animali in estate, promuovono ora alcune semplici regole che possono facilitare la convivenza tra i proprietari, gli animali e chi, per varie ragioni, decide di non averne.

Si tratta semplicemente di buone prassi, in molti casi già abitualmente applicate, da chi, con senso civico e responsabilità, rispetta i principi della vivibilità e del decoro urbano.

A questo proposito, è indispensabile rispettare le regole di conduzione in particolare per quanto riguarda la lunghezza del guinzaglio, l’accessibilità alle aree pubbliche e l’obbligo di raccogliere deiezioni.

Il Regolamento Comunale di Tutela degli Animali è lo strumento più indicato a fornire tutte le informazioni necessarie ad adottare i corretti comportamenti.

Per quanto concerne le caratteristiche della condotta al guinzaglio, all’art. 23 prescrive che i cani di proprietà circolanti nelle vie, in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto sono condotti con guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 e il loro conduttore deve avere al seguito museruola adatta al cane condotto. Il conduttore deve applicarla autonomamente in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta insindacabile delle Autorità competenti per garantire l’incolumità di persone e animali.

L’accesso ai giardini, parchi pubblici è disciplinato dall’art. 24 che  prescrive l’obbligo a coloro che conducono cani in giardini e parchi pubblici di rispettare le seguenti disposizioni: a) tenere i cani a guinzaglio, la cui lunghezza dovrà essere adeguata alla varie situazioni; b) non farli accedere alle aree verdi chiuse e alle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive nonché in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.

Si precisa inoltre che in Città sono presenti numerose aree specificamente riservate allo sgambamento degli animali e, recentemente, ne sono state realizzate altre due, una presso l’area Silvi di Corso Don Orione e una presso il parco giochi di Via di Vittorio, entrambe attrezzate con fontanella.

L’art. 26 prescrive che i proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L’obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi così da ripristinare l’igiene del luogo e a depositare gli escrementi, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestelli portarifiuti. Questa norma non si applica ai cani guida per i non vedenti e ai cani accompagnatori di portatori di handicap.

Ciascuno è tenuto al rispetto del Regolamento e a collaborare segnalando eventuali trasgressioni al Corpo di Polizia Municipale, ai Carabinieri del Comando tutela ambientale, agroalimentare e forestale, ai Servizi di Vigilanza Provinciale, alle Guardie Zoofile Volontarie formalmente riconosciute e a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, che sono i soggetti incaricati della vigilanza in materia, per contribuire ad una migliore convivenza.

 

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