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Non fate pagare camion e bidoncini della spazzatura ai cittadini


Egregio Direttore,

Una rapida nota riguardo l’istituenda raccolta differenziata spinta ed i relativi costi a ricadere sui cittadini. Dopo la cessione delle municipalizzate, l’unico modo di far sentire la propria voce rimane quello politico. E dalla politica possono (ed aggiungerei anche, devono) venire idonee misure di tutela dei propri concittadini.

E’ noto che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di voler contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici).

Diventa a questo punto auspicabile che le paventate spese per acquisto bidoncini dediti alla differenziata, nuovi mezzi, eccetera, rientrino nella voce “investimenti industriali” da parte delle aspiranti imprese aggiudicatrici, e che la formulazione del bando di gara tenga compiutamente conto della capacità propria di tali ditte a far fronte al tipo di servizio per cui gareggia. Questo in ottemperanza a quanto poco sopra espresso, in puntuale applicazione del codice dei contratti pubblici, oltre ad essere un preciso dovere degli amministratori pubblici che saranno chiamati, congiuntamente, a dare il proprio apporto nella formulazione del capitolato d’appalto.

Mi spiegherò meglio con un esempio: solitamente non si va dal parrucchiere portandosi pettini e phon comprati a proprie spese. Intendo dire, i camion li compra chi raccoglie la spazzatura non i cittadini che portano a questi soggetti guadagni e ricchezza, attraverso il pagamento del la tassa sui rifiuti prodotti. Se il servizio venisse effettuato da una municipalizzata sarei d’accordo che l’acquisto dei mezzi   vada a gravare sulla collettività, in quanto rimarrebbe comunque un cespite di proprietà del Comune (e quindi, della collettività che ha concorso al suo acquisto), ma essendo il servizio svolto da società (commerciali) esterne che concorrono tramite appalto ad aggiudicarsi il servizio, il tutto si configura in maniera completamente diversa.

Chi avrà l’incarico di predisporre il capitolato dovrà tenerne debito conto, specificando che saranno ammesse alla gara solo le realtà che già possiedono idonei mezzi e dotazioni o che si impegnino ad attrezzarsene a proprie spese. Non trattandosi più di una azienda municipalizzata a partecipazione pubblica, il soggetto prestatore dell’opera (raccolta rifiuti, nella fattispecie) si configura come una realtà aziendale propria, che partecipa ad una gara pubblica come azienda che intende generare utili tramite il servizio che è attrezzata per effettuare. Con rischi imprenditoriali e investimenti industriali ad essa connessi.

Annamaria Agosti


3 novembre 2015

 

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