In particolare, l’art. 4 del Decreto sopra citato (ai comma 1, 2 e 3) precisa che:
«1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all’articolo 3 del presente decreto. 2. L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e’ consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o piu’ sezioni: a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo; b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo; c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile; e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; f) Zona F: nessuna limitazione. 3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla meta’ di quella consentita in via ordinaria». La situazione del territorio comunale di Alessandria è quella di riferimento alla “Zona climatica E” (14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile) e pertanto, ai sensi del comma 3 dell’articolo è possibile, da parte di ciascun responsabile dell’impianto (privato, condominiale etc.), attivare ugualmente — purché per una durata non superiore alle 7 ore — gli impianti termici anche se prima del 15 ottobre.
5 ottobre 2015