Forse.
L’ipotesi è avanzata nell’ esposto che Annamaria Agosti ha presentato al procuratore e potrebbe dare la possibilità di adire ad un ricorso anche se i termini sono scaduti da un pezzo.
Esiste infatti un precedente importante quello che determinò l’azzeramento della giunta Cota) il TAR Piemonte disse, sì, che il ricorso era tardivo, ma concesse il superamento della questione in nome di un’esigenza di giustizia.
L’articolo 37 del Codice di Procedura Amministrativa, prevede il cosiddetto “Errore scusabile”, cioè il caso in cui il giudice può disporre (anche d’ufficio) la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
L’errore scusabile rappresenta un istituto inteso a garantire la tutela giurisdizionale quando ci si trovi di fronte a situazioni di incertezza normativa, connesse a difficoltà interpretative, o quando si incontrino comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti provenienti dalla medesima Amministrazione, che comportino appunto incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
“Uno spostamento (quello del punto nascite) – dice Annamaria Agosti – che venne deciso in maniera arbitraria, gettando fumo negli occhi alla collettività con il miraggio di un Ospedale unico suddiviso in due sedi, pensato nell’ambito di una riforma sanitaria realizzata da una Giunta (quella Cota) che verrà dichiarata “mai esistita” dallo stesso TAR nel gennaio 2014, e che aveva emanato un atto importante quale il dimensionamento sanitario attraverso lo strumento (improprio) della delibera di giunta la cui attuazione è stata effettuata con un atto aziendale anticipato rispetto ai termini naturali delle scadenze, non rappresentano, questi, sufficienti “comportamenti fuorvianti provenienti dalla medesima Amministrazione”, a maggior ragione quando, si stabilisce che l’assenza del punto nascite diventi, automaticamente, motivo di declassamento del DEA a semplice Pronto Soccorso? Il Punto nascite è stato soppresso con due mesi di anticipo rispetto a quanto previsto, perché? E questo anticipo non può aver pregiudicato i termini per un ricorso?”.
19 ottobre 2015