L’omessa timbratura non esclude l’esistenza di artifici e raggiri, oltreché dell’ingiusto profitto con altrui danno.
Tale comportamento infatti realizza una frode diretta contro l’ente pubblico, soprattutto quando il pagamento delle retribuzioni avvenga in forma automatica con la lettura dei cartellini orari da parte di un elaboratore.
Ne consegue che la mancata timbratura del cartellino costituisce un espediente idoneo ad evitare che la PA, attraverso i sistemi automatizzati di calcolo delle retribuzioni, non accorgendosi dell’anomalia, continui a pagare al dipendente l’intera retribuzione. Le massime riportano i principi chiariti dalla Corte di cassazione nella sentenza n.17096 del 3 maggio 2011 con la quale ha respinto il ricorso presentato da un dipendente di un’Azienda sanitaria che era stato condannato per truffa continuata per essersi più volte allontanato dal luogo di lavoro durante la pausa pranzo senza timbrare l’uscita.
Risulta dalla sentenza 28/10/2009 n° 41471 della Cassazione Cassazione penale.
25 settembre 2015