Leggo, con non poche perplessità, l’articolo riguardante la prossima Conferenza dei Servizi indetta dalla Provincia, riguardo il biodigestore che la ditta Ladurner di Bolzano sta ultimando sulla strada per Castelnuovo Scrivia. I dubbi che vado ad esplicitare nel mio scritto sono quelli di un professionista che opera nel settore delle autorizzazioni ambientali, oltre a quelli di comune cittadino.
Stando a quanto riportato nel virgolettato, e riconducibile all’assessore all’Ambiente Davide Fara, l’ottenimento della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si renderebbe necessario in quanto «L’impianto è stato autorizzato ai sensi del decreto legislativo 387/2003»
Questa affermazione, a mio avviso, pare contenere qualche imprecisione. A fine articolo per chi vuole approfondire citerò le leggi a suffragio della mia analisi, qui mi soffermo a rilevare: Per quale motivo un impianto, autorizzato solo 18 mesi fa e per una validità di 10 anni, deve nuovamente essere sottoposto a valutazione, se non vi è stata «nessuna modifica nella lavorazione dell’impianto» come ci informa l’Assessore, e non essendo cambiata, nel contempo, la normativa?
Alcuni casi di autorizzazioni relative alla realizzazione degli impianti (quali la Valutazione Impatto Ambiebtale, che proprio in questo caso era parte integrante dell’autorizzazione) possono avere anche valore di prima AIA. Rendendo quindi superfluo questo ulteriore intervento di rilascio dell’AIA.
Ma, attenzione: l’AIA, a seguito dell’aggiornamento di cui al D.Lgs 46/2014 ha subito diverse modifiche, tra le quali si è passati a una durata che può arrivare anche a 12 anni, se l’azienda possiede certificati UNI EN ISO 14001, o addirittura 16 anni nel caso l’impianto sia registrato EMAS. La Ditta Ladurner possiede tali certificazioni?
Il punto chiave, tuttavia, è questo: con l’A.I.A., trascorsi i 10 anni, o 12 o 16 per le certificazioni di cui sopra, non è più necessario richiedere una domanda di rinnovo, in assenza di modifiche sostanziali nel ciclo produttivo.
In sostanza, se viene prodotta l’AIA (tramite questa conferenza dei servizi) una volta autorizzato il processo, non vi sono più fasi di rinnovo, e conseguentemente, margini per interventi correttivi. Siamo sicuri di volerlo fare? Senza aver ancora testato le emissioni odorigene reali?
Ancora una piccola puntualizzazione: la Provincia, nel suo atto autorizzativo, specificava come la Ditta avrebbe dovuto presentare, entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione, e comunque entro 2 mesi dalla data di inizio lavori, il progetto esecutivo della rete di teleriscaldamento finalizzata alla cessione del calore agli edifici interni e al limitrofo canile municipale.
E’ stato rispettato anche questo requisito, espresso nell’autorizzazione del 2014? Il progetto per il teleriscaldamento al canile è stato presentato?
Lettera Firmata
I riferimenti:
Rif: atto della Provincia
http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=progetti&idbl=&fl=singola&id=2767
L’impianto era stato autorizzato dalla Provincia di Alessandria il 29 gennaio 2014 attraverso un “Giudizio positivo di compatibilità ambientale (procedura di V.I.A. art. 23 Decreto Legislativo 152/06 e art.12 della Legge Regionale 40/98 e rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio ai sensi dell’ articolo 12 d.lgs. 387/03”
L’ autorizzazione della Provincia è stata rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06 (lo stesso decreto istitutivo dell’A.I.A., abbia la bontà, Assessore, di volerne prendere nota) per una validità di 10 anni a partire dalla data di delibera.
23 agosto 2015