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Il Patronato Acli spiega come richiedere il TFR in busta paga

busta paga - QIn base alla Legge di Stabilità 2015 (Dpcm 29/2015 e Decreto 65/2015) dal mese di aprile tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, possono richiedere in busta paga l’anticipo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto). I lavoratori che lo richiederanno riceveranno in busta paga ogni mese la quota di TFR maturata mensilmente unitamente alla retribuzione. Una volta attivata questa opzione non potrà essere revocata fino al 30 giugno 2018, o comunque fino al momento in cui durerà il rapporto di lavoro con quel sostituto. L’erogazione anticipata del TFR non è stata introdotta strutturalmente ma in via sperimentale per i prossimi tre anni (dal 2015 al 30 giugno 2018), salvo proroghe. Per richiedere l’opzione il lavoratore dovrà compilare e sottoscrivere l’apposito modulo QU.I.R. (Quota maturanda del trattamento di fine rapporto come integrazione della retribuzione) di istanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2015 e consegnarlo al proprio datore di lavoro.

Che cosa è il TFR? Il TFR è una somma accantonata dal datore di lavoro e che viene corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi motivo. I lavoratori dipendenti possono scegliere di mantenere il TFR in azienda (dunque come liquidazione), oppure di versarlo in un fondo pensione, oppure di ottenere in busta paga la quota maturata mensilmente. Il TFR garantisce al lavoratore un importo commisurato alla sua retribuzione e corrisposto al momento di cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta, in sostanza, di una retribuzione differita nel tempo, incrementata per ogni anno di lavoro, cui hanno diritto tutti i lavoratori subordinati. Il lavoratore che abbia maturato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere una anticipazione del TFR, in misura non superiore al 70% dell’importo maturato. Tale richiesta deve essere giustificata da particolari esigenze e deve comprovata con ricevute e fatture relative a spese mediche, con il rogito notarile per l’acquisto di immobili, ecc.

Come è tassato il TFR? Il TFR è soggetto a tassazione separata, trattandosi di reddito formatosi in un periodo pluriennale, e pertanto non si cumula ai redditi dell’anno in cui è concretamente riscosso (non deve neppure essere esposto in dichiarazione dei redditi, salvo l’opzione per la tassazione ordinaria).

Opzione TFR in busta paga: quando sarà liquidato al lavoratore il TFR? Un mese dopo la presentazione della richiesta per aziende con più di 50 dipendenti; 4 mesi dopo per aziende con meno dipendenti. La differenza è stata prevista per consentire alle piccole aziende di accedere a fonti di finanziamento diverse dal TFR. Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il TFR in busta paga i lavoratori agricoli, i lavoratori domestici, i lavoratori di aziende sottoposte a procedure concorsuali (es. fallimento) e i lavoratori che prestino servizio presso unità produttive in cassa integrazione straordinaria o in deroga.

Le quote di TFR anticipate saranno soggette a tassazione? Si, le quote anticipate mensilmente saranno soggette a tassazione ordinaria in quanto fanno cumulo con il normale stipendio imponibile ai fini Irpef: quindi non vi sarà nessuna distinzione fiscale fra stipendio e TFR, anche se in busta paga le voci saranno distinte per fornire una lettura più agevole sulle singole quote spettanti mese per mese.

Starà al singolo lavoratore capire quale delle due opzioni potrebbe essere la più conveniente, se accantonare il TFR o farselo anticipare, considerando comunque che la forbice di tassazione separata sul TFR si attesta normalmente tra il 23 e il 26 per cento, allo stesso livello dei primi due scaglioni Irpef che scontano due aliquote al 23 e 27 per cento (rispettivamente fino a 15.000 euro e dai 15.000 ai 28.000 euro). Questo per dire che con redditi compresi entro i primi due scaglioni, l’erogazione del TFR in busta paga potrebbe essere una scelta sensata, mentre per quelli superiori ai 28.000 euro la tassazione ordinaria andrebbe a pesare presumibilmente di più.  Importante sottolineare che le quote di TFR erogate non faranno cumulo nel conteggio dei redditi complessivi ai fini del bonus degli 80,00 euro mensili.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91Cell. 333.29.94.285

 

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Via Mameli, 65 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11Cell. 366.54.93.82

 

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91 – Cell. 333.29.94.285

 

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97 – Cell. 331.57.46.362

 

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04 – Cell. 392.70.51.519

 

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 345.16.19.239

 

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