Anche per il periodo che va dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2016 viene confermata la validità delle attestazioni di esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito, rilasciate in base alle autodichiarazioni dei cittadini aventi diritto.
Le categorie di esenti che non avranno bisogno di recarsi allo sportello dell’ASL per rinnovare il certificato sono quelle contraddistinte dai codici E01, E03, E04 e E05.
- cittadini con meno di 6 o più di 65 anni, con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro– codice E01;
- cittadini titolari, o a carico di altro soggetto titolare, di assegno (ex pensione) sociale- codice E03;
- cittadini titolari, o a carico di altro soggetto titolare, di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico- codice E04
- ESENZIONE DAL TICKET FARMACEUTICO per i cittadini residenti in Piemonte di età compresa tra i 6 e i 65 anni, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo riferito all’anno precedente inferiore a 36.151,98 euro, compresi negli elenchi aggiornati dell’Agenzia delle Entrate che sono stati trasmessi alle ASL e ai medici di famiglia – codice E05.
I cittadini in possesso del certificato di esenzione con il codice E02, (disoccupati e lavoratori in mobilità), dovranno invece recarsi alla propria ASL di riferimento per l’eventuale rinnovo del certificato. Per loro, infatti, considerata l’estrema variabilità della condizione, la proroga non è automatica.
Riassumendo:
È importante ricordare che, per i codici E01, E03, E04 e E05, la durata della proroga non potrà superare l’anno, e comunque la scadenza della stessa potrà essere anticipata nel momento in cui saranno attivate le procedure per permettere direttamente al cittadino di comunicare on line le autocertificazioni del reddito, per ottenere l’esenzione.
Comunicare ogni variazione di reddito in tempo reale è responsabilità del singolo cittadino che usufruisca dell’esenzione.
L’ Asl fa presente che la sottoscrizione di una autocertificazione non veritiera, o la perdita del requisito di esenzione, comportano per l’assistito:
– il pagamento del ticket dovuto
– il pagamento delle spese per il recupero del ticket (attualmente 12 euro)
– il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 3 volte l’importo del ticket evaso.
I controlli avverranno, come già in atto per il 2011 e per il 2012, sul 100% delle autocertificazioni, direttamente dal Ministero Economia e Finanze, sulla base degli incroci con le anagrafi informatizzate delle Amministrazioni Centrali dello Stato, e trasmesse all’ASL per procedere al recupero.
La procedura prevede inoltre, se non intervenuto nel frattempo il pagamento, la riscossione coattiva tramite Equitalia.
1 aprile 2015