Ambito di applicazione
Le società costituite in Italia non quotate controllate ai sensi dell’articolo 2359 (primo e secondo comma) del codice civile da pubbliche amministrazioni (intendendosi per P.A. quelle definite nell’articolo 1,comma 2,del d.lgs 165/2001) dovranno prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo di ciascun organo sociale (articolo 2 DPR. 251/2012).
Sanzioni
Qualora venga accertato il mancato rispetto della quota il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità diffida la società a ripristinare l’equilibrio tra i generi entro 60 giorni. In caso di inottemperanza alla diffida è fissato un ulteriore termine di 60 giorni decorso il quale, ove la società non provveda ad adeguarsi, i componenti dell’organo decadono.
15 febbraio 2015