Egregio Direttore,
Leggo sul suo, come su tutti i principali quotidiani dedicati alla cronaca locale, la diatriba sui dossi artificiali in Piazza Duomo e Via Pelizzari: elementi dissuasori di velocità che rappresentano una vera sciagura per gli ammortizzatori delle auto, una pericolosa insidia per i motociclisti, nonché non pochi dolori per le schiene dei conducenti. Eppure, a guardarsi un po’ in giro, sono parecchie le amministrazioni che li impiegano in maniera diffusa, nonostante il codice della strada ne preveda, in realtà, un impiego estremamente limitato.
Viene da chiedersi: ma la legge, cosa dice, al riguardo?
Mi risulta che, secondo l’articolo 179 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, il loro impiego sia consentito solo su strade residenziali, in parchi pubblici e privati, nei residence e simili; esso è invece vietato su strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso e di pronto intervento.
Ora, facendo rapidamente mente locale, qualora delle ambulanze, oppure i mezzi dei vigili del fuoco o delle forze dell’ordine, dovessero essere chiamati ad intervenire prontamente in Piazza Duomo o in Via Pelizzari, dove troverebbero passaggio? Sopra i dossi rallentatori, per forza. Non vi sono altri percorsi. Non si tratta di corsie preferenziali, però, essendo l’unico percorso possibile ed obbligato….. come funzionerebbe la questione?
Siamo sicuri che il Comune, nel collocarli, incontri al pieno i dettami previsti nel Codice della Strada, che li consente, ma solo a determinate condizioni?
In particolare, secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere del 26 Ottobre 2011, numero 5274, i dossi non vanno posizionati lungo le corsie preferenziali, dove potrebbero transitare veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso e di pronto intervento.
Lo stesso concetto, nel 2000, era stato già chiarito dal Ministero dei Lavori Pubblici: i rallentatori di velocità “eventualmente collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza o lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi”.
Inoltre, sottolinea il Ministero, il loro permanere in opera in luoghi non consentiti, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità civile e penale in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.
In caso di sinistro dovuto alla presenza del dissuasore in luogo non consentito, quindi, il Comune è tenuto anche al risarcimento del danno al malcapitato, con notevole aggravio per le già poco floride casse comunali.
Mi pare che questa interessantissima traccia meriti una puntuale verifica, in quanto l’Ente proprietario (Comune di Tortona) potrebbe essere chiamato a rispondere in sede civile e penale in caso di danni e lesioni derivanti da essi, e a sborsare non pochi quattrini, in caso di condanna. Con quale denaro…. pubblico?
La Tortonese sul dosso che scotta
30 ottobre 2014