Dalle 7 alle 23 di domenica 361,806 elettori della provincia di Alessandria sono chiamati al voto per le elezioni, europee, regionali e, per 149 comuni, anche amministrative.
Quando si vota
Le sezioni elettorali saranno aperte nella sola giornata di domenica 25 maggio dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e si voterà per:
Parlamento Europeo (scheda di colore grigio)
Regione Piemonte (scheda di colore verde)
Comune (scheda di colore azzurro)
Come si vota
Elezioni europee
a) ciascun elettore può votare una sola lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno;
b) ciascun elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza;
c) il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nellalista votata;
d) il voto di preferenza si esprime esclusivamente scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima;
e) in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita;
f) qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo, a meno che non vi sia possibilità di confusione con altri candidati
Elezioni Regionali
L’elettore:
a) può tracciare un segno di voto solo nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale. In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia per la lista regionale collegata;
b) può tracciare un segno di voto sia nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale, sia sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale collegata alla lista provinciale votata. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia per la lista regionale collegata;
c) può, altresì, esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare un segno nel rettangolo che contien il contrassegno di una lista provinciale e un altro segno sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) di una lista regionale NON collegata alla lista provinciale votata. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia per la lista regionale, sebbene NON collegate fra loro;
d) può, inoltre, tracciare un segno di voto solo sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale, senza tracciare alcun altro segno per le liste provinciali. In tal caso,esprime il voto solo per la lista regionale. Il voto NON può essere attribuito ad alcuna lista provinciale, neppure se collegata a quella regionale votata;
e) può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso in una lista provinciale, scrivendone il cognome oppure il nome e cognome sulla apposita riga tracciata alla destra del contrassegno della lista provinciale stessa;
Inoltre:
1) il voto di preferenza deve essere manifestato esclusivamente per un candidato compreso nella lista provinciale votata;
2) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;
3) qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
Elezioni Amminstrative (Comunali)
L’elettore:
a) può tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
b) può tracciare un segno di voto sia sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata;
c) può, altresì, esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato sindaco votato;
d) può, inoltre, tracciare un segno di voto solo sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, esprime il voto solo per il candidato alla carica di sindaco ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate;
e) può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che non si sia avvalso della facoltà, indicata al precedente punto c), di esprimere un voto disgiunto, cioè di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco;
Inoltre:
1) ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza;
2) le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite due righe stampate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima;
4) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;
5) qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
Quando si scrutinia
Elezioni Europee
Domenica 25 maggio al termine delle operazioni di voto (dalle ore 23,00 circa)
Elezioni Regionali
Lunedì 26 maggio dalle ore 14,00
Elezioni Amministrative (Comunali)
Lunedì 26 maggio al termine dello scrutinio delle elezioni regionali
Rinnovo Carta d’Identità
L’elettore che si presenta a votare deve essere identificato dal presidente di seggio.
L’identificazione può avvenire mediante presentazione della carta d’identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia.
Per l’identificazione degli elettori sono validi anche:
• le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni;
• le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
• le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia.
24 maggio 2014