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LETTERE IN REDAZIONE: Il Comune di Sale si risente “Non siete corretti”

Egr. Direttore,

la trasparenza rischia di diventare opacità e disinformazione quando non si ha dimestichezza con i dati trattati.

Nel suo articolo in data 30 settembre su OGGI CRONACA e sulla PROVINCIA PAVESE nel citare l’ammontare dei residui attivi figuranti nel Bilancio Consuntivo del Comune di Sale, la SV omette l’indicazione di ben 805.000,00 figuranti al Titolo V.

Come vedrà, rifacendo i calcoli la differenza cambia notevolmente e trova giustificazione nei chiarimenti del Sindaco prof. Angelo Barco che la S.V puntualmente omette.

Pertanto si rileva amaramente una pesante irregolarità ed imperizia a far di conto da parte della S.V.

Si coglie l’occasione per puntualizzare che l’entità in effetti rilevante dei residui attivi e passivi del Comune di Sale, dipende principalmente da un contributo della Regione Piemonte di circa 1.350.000,00 , inizialmente concesso ed attualmente SOSPESO e da un correlato mutuo di 650.000,00 entrambi destinati alla realizzazione di case di edilizia residenziale pubblica da destinare ad anziani.

Eliminando tale partita, quando la Regione passerà dalla sospensione alla revoca del contributo, tutta la gestione residui del Comune “si sgonfierà” a livello fisiologico.

Se la SV avese assunto informazioni dirette presso il Comune sarebbe riuscito a fornire un’informazione veritiera.

Paola Brera – Responsabile del Servizio Finanziario della Gestione Associata dei Comuni di Sale e Pontecurone



Nel momento in cui abbiamo deciso di pubblicare i rilievi che la Corte dei Conti ha fatto nei confronti dei Comuni, sapevamo che era come toccare un nido di vespe: la reazione è sicura.

Per questo motivo, in tutti gli articoli che pubblichiamo, abbiamo deciso riportare esattamente le parole contenute nell’accusa e nel “dispositivo” della sentenza  tralasciando poi tutto il resto perché ciò che conta, alla fine è quello che  la Corte dei Conti invita il Comune a fare per evitare sanzione.

E il dispositivo finale tiene conto di tutte le osservazioni presentate da Comune. 

Abbiamo scelto questo sistema per rendere l’articolo più chiaro ai lettori, perché in una sentenza (anche se di tipo amministrativo) ciò che conta è l’accusa e l’esito finale.

Le attenuanti e tutto il resto sono complementari.

E’ un sistema che abbiamo adottato per tutti gli articoli che facciamo sulle sentenze e delibere della Corte dei Conti e per tutti i Comuni.

Poi se un Comune vuole aggiungere qualcosa, ben venga, scriva e noi pubblichiamo.

E’ evidente che se ogni Comune quando riceve una nota della Corte dei Conti si premunisse di spiegare ai cittadini cosa succede questi inconvenienti non accadrebbero.

Comunque, per amore della trasparenza e visto che siamo stati tacciati di non fare un’informazione corretta, pubblichiamo di seguito la sentenza integrale della Corte dei Conti. In rosso i pezzi più significativi che abbiamo “ripreso” per fare l’articolo.

 Il Direttore

 2 ottobre 2013

 

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 313/2013/SRCPIE/PRSE

 La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.            Mario PISCHEDDA                        Presidente f.f.

Dott.            Giancarlo ASTEGIANO                   Consigliere relatore

Dott.                     Massimo VALERO                         Primo Referendario

Nell’adunanza del giorno 28 agosto 2013;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell’esercizio 2012 e sul rendiconto dell’esercizio 2011 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all’esercizio 2011, redatta dall’Organo di revisione del Comune di Sale (AL), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato l’odierna camera di consiglio;

Udito il Magistrato Istruttore Giancarlo Astegiano;

                                                           Premesso

            La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica“, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co.166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell’art. 7, co. 7 della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all’adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all’Ente l’adozione delle necessarie misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull’adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell’interesse di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, per rendere effettiva l’effettività del controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

L’esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Da ultimo, l’art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l’art. 148-bis, significativamente intitolato “Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”, il quale prevede che “Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti“. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che “i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente“.

In base all’art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza “di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno”  gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento,  “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l’attuazione dei  programmi di spesa per i quali  è  stata  accertata  la  mancata  copertura  o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Considerata la natura delle misure che devono essere adottate nella fattispecie prevista dall’art. 148 bis, co. 3 del TUEL, è necessario che, ferma restando la competenza di ciascun organo dell’Ente locale nell’assunzione dei provvedimenti, il Consiglio, comunale o provinciale, sia informato dei contenuti della pronuncia della Corte, manifesti la volontà di procedere al superamento della criticità assumendo i provvedimenti di sua competenza e fornendo gli indirizzi per l’adozione di quelli di competenza degli altri organi, con il necessario coinvolgimento dell’organo di revisione.

Considerato

Dall’esame della relazione, redatta ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall’Organo di revisione dei conti del Comune di Sale (AL), relativa al rendiconto dell’esercizio 2011, e dalla successiva istruttoria è emerso che l’Ente:

–           ha mantenuto nel conto del bilancio un elevato ammontare di residui attivi di Titolo I e III risalenti agli esercizi 2007 e 2008;

–           ha obblighi di pagamento collegati a residui passivi per complessivi euro 2.652.685,44, a fronte dei quali i residui attivi sono di gran lunga inferiori e la differenza non è presente nel fondo cassa;

–           presenta anomalie nella gestione del fondo cassa e nella determinazione del risultato di amministrazione, in relazione ed in conseguenza delle criticità evidenziate sopra.

A seguito delle verifiche e degli accertamenti preliminari, è stata svolta attività istruttoria nel corso della quale le predette criticità sono state formalmente segnalate al Comune di Sale.

Con nota del 26 febbraio 2013, il Sindaco ha trasmesso alcuni chiarimenti e il Magistrato Istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre all’esame della Sezione le questioni indicate sopra, chiedendo al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio.

Ritenuto

1. Nel rendiconto relativo all’esercizio 2011, l’Ente ha mantenuto un elevato ammontare di residui attivi di Titolo I e III risalenti agli esercizi 2008 e 2007, come si evince dalla tabella che segue.

Residui attivi

2007

2008

Titolo I

39.410,91

66.740,03

Titolo III

39.547,55

53.157,10

 

 

 

In relazione all’esigibilità dei residui indicati sopra sussistono dubbi riconducibili alla loro vetustà, natura ed alla sostanziale scarsa movimentazione negli ultimi esercizi, come già rilevato dalla Sezione che aveva sollevato dubbi in merito a detti residui in sede di esame del rendiconto relativo all’esercizio 2010 (delibera n. 79 del 18 aprile 2012).

In proposito, occorre sottolineare che in sede di predisposizione e approvazione del rendiconto dell’esercizio 2011, l’Ente ha stralciato per inesigibilità i residui relativi agli esercizi precedenti il 2007 per un totale di euro 97.909,90 di titolo I, euro 92.211,00 di titolo III e euro 5.248,28 di titolo VI.

1.1. Con la citata nota del 26 febbraio 2013, il Sindaco di Sale ha osservato che nel 2012:

– i residui di titolo I dell’esercizio 2007 sono stati riscossi per euro 2.426,51 e che pertanto al termine dell’anno residuava un crediti pari ad euro 36.984,40;

– i residui di titolo III dell’esercizio 2007 sono stati riscossi per euro 377,72 e che pertanto al termine dell’anno residuava un crediti pari ad euro 39.169,83;

– i residui di titolo I dell’esercizio 2008 sono stati riscossi per euro 1.710,26 e che pertanto al termine dell’anno residuava un crediti pari ad euro 65.029,77;

– i residui di titolo III dell’esercizio 2008 sono stati riscossi per euro 535,02 e che pertanto al termine dell’anno residuava un crediti pari ad euro 52.622,08;

1.2. La questione del mantenimento dei residui attivi nel bilancio del Comune di Sale è stata già oggetto d’esame in sede di verifica del rendiconto relativo all’esercizio 2010. Con delibera n. 79 del 18 aprile 2012, la Sezione aveva osservato che “il mantenimento nel conto del bilancio di crediti risalenti nel tempo, quali quelli indicati sopra, può essere giustificato solo da ragioni che evidenzino la certa riscuotibilità del credito e le ragioni del differimento dell’incasso. In caso contrario, al fine di evidenziare l’effettiva situazione finanziaria dell’Ente è necessario che i crediti vengano stralciati ed inseriti nel conto del patrimonio ovvero venga vincolata una quota parte dell’avanzo di amministrazione se l’Ente ritiene che vi sia qualche possibilità di incasso”. Aveva concluso affermando che “Il mantenimento di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità è idoneo ad influenzare negativamente il risultato di amministrazione e la sussistenza degli equilibri di bilancio, nonché la stessa attendibilità del rendiconto dell’ente e configura un’irregolarità contabile alla quale occorre porre rimedio, anche perché, come si è detto, può incidere sull’esistenza stessa dell’avanzo di amministrazione che deve essere effettivo e reale”.

Le stesse considerazioni valgono per i residui attivi di Titolo I e III degli esercizi 2007 e 2008 che nel corso del 2012 sono stati incassati in misura scarsamente significativa e che, pertanto, appaiono di dubbi esigibilità. E’ evidente, quindi, che si tratta di crediti che, presumibilmente, non sono riscuotibili e, pertanto, la Sezione si riserva ogni decisione e valutazione sui provvedimenti da adottare in sede di esame del rendiconto dell’esercizio 2012.

2. L’esame dei dati inerenti ai residui attivi e passivi accertati nel rendiconto 2011 evidenzia che il totale dei residui passivi di Titolo II risulta pari ad euro 2.652.685,44 e che a fronte di detti residui passivi non si rilevano corrispondenti residui attivi, che dovrebbero finanziare le spese alle quali si riferiscono, come risulta dalla tabella che segue:

 

Residui

Esercizi precedenti

2007

2008

2009

2010

2011

Totale

Attivi Tit. IV

0,00

34.524,40

14.000,00

39.600,00

1.223.182,65

32.800,00

1.344.107,05

Attivi Tit. V

20.720,93

0,00

8.810,47

17.273,92

38.829,88

720.000,00

805.635,20

Passivi titolo II

106.325,82

0,00

18.794,37

122.900,16

1.539.958,52

864.706,57

2.652.685,44

 

Quindi, appare verosimile che le entrate che avrebbero dovuto finanziare dette spese siano state riscosse e, presumibilmente, destinate ad altre finalità, considerato che il fondo cassa alla fine dell’esercizio era pari ad euro 102.752,72.

2.1. Il Sindaco del Comune di Sale ha osservato che la differenza algebrica fra residui passivi di titolo II e attivi di Titolo IV e V è pari ad euro 502.943,19 e che si tratta, in sostanza, di uno scostamento dipendente dalla circostanza che nel corso degli anni l’Ente avrebbe applicato l’avanzo di amministrazione per finanziare le spese di investimento.

Ha evidenziato, inoltre, che al termine dell’esercizio 2012 i residui attivi di Titolo IV e V erano pari ad euro 1.982.577,71 e quelli passivi di titolo II erano pari ad euro 2.210.566,04, con una differenza negativa pari ad euro – 227.989,04, in miglioramento rispetto all’esercizio 2011.

2.2. La presenza di una situazione nella quale i residui passivi di Titolo II mantenuti nel bilancio sono di ammontare superiore ai residui attivi di Titolo IV e V è indice di una situazione di potenziale squilibrio se la differenza non è compresa nel fondo cassa ovvero, ancora, non risulta vincolata all’interno dell’avanzo di amministrazione qualora parte dei residui derivino dall’applicazione dell’avanzo avvenuta in precedenti esercizi.

In questi casi si è in presenza di un utilizzo per cassa delle entrate in conto capitale per far fronte a spese correnti e si tratta di una modalità di finanziamento legittima alla quale gli Enti locali possono ricorrere secondo le modalità disciplinate dall’art. 195 del TUEL per un importo non superiore a quello dell’anticipazione di tesoreria regolamentata dall’art. 222 del TUEL.

La disciplina relativa all’utilizzo delle risorse vincolate è dettata, come si è visto, dall’art. 195 del TUEL il quale al primo comma prevede che “Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione  di tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222″ ed al successivo terzo comma precisa che “Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente  dell’anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti”.

L’obbligo di immediato ripristino delle risorse vincolate che siano state utilizzate per il pagamento di spese differenti da quelle previste dal vincolo è finalizzato ad evitare che l’Ente non sia in grado di sostenere i pagamenti in relazione ai quali aveva impegnato le somme destinate a finanziare investimenti specifici.

Inoltre, occorre sottolineare che il ritardo nell’utilizzazione di fondi già riscossi per la realizzazione di spese destinati ad investimenti è indice di una gestione non economica che provoca perdita di utilità quanto meno sotto il profilo del minor valore economico della somma ovvero del maggior costo dell’intervento, soprattutto se i residui sono riferiti ad esercizi risalenti, quali l’esercizio 2007 o gli esercizi anteriori.

Si tratta, in sostanza, di una situazione potenzialmente produttiva di danni erariali, in relazione alla quale è opportuno richiamare l’attenzione dei competenti organi dell’Ente.

2.3     Come evidenziato nella tabella riportata sopra e nei dati indicati dal Sindaco, nella nota del 26 febbraio 2013, relativa ai dati del 2012, alla fine dell’esercizio 2011 il rendiconto del Comune di Sale evidenziava la sussistenza di una differenza negativa fra residui passivi di Titolo II e residui attivi di Titolo IV e titolo V pari a euro 502.943,19, ridotta ad euro 227.989,04 al termine dell’esercizio 2012. Considerato, come si è visto, che il fondo di cassa al 31 dicembre 2011 ammontava ad euro 102.752,72 e al 31 dicembre 2012 ad euro 47.175,49, come riportato nella nota del Sindaco del 26 febbraio 2013, vi era, sia nel 2011, che nel 2012 una differenza negativa che deve essere reintegrata per favorire il mantenimento dell’equilibrio di bilancio ed evitare il formarsi di situazioni di disavanzo.

E’ indubbio che l’Ente ha utilizzato parte delle risorse provenienti dall’acquisizione delle risorse di Titolo IV e V per sostenere spese correnti e che è necessario che provveda con immediatezza alla ricostituzione dei fondi vincolati.

In disparte, le osservazioni sviluppate sopra, allo stato non è possibile esprimere alcuna valutazione in ordine all’evoluzione della situazione al termine del 2012, poiché occorrerà verificare non solo l’ammontare dei residui passivi di Titolo II al termine dell’esercizio ma anche quello del fondo cassa e dell’avanzo di amministrazione.

Pertanto, la Sezione si riserva ulteriori verifiche in sede di esame dei prossimi documenti contabili del Comune di Sale ed invita l’Ente ad osservare correttamente e puntualmente la disciplina relativa alla gestione dei residui e dei fondi vincolati al fine di evitare di incorrere in situazioni di disequilibrio finanziario negativo.

3. Le criticità evidenziate nella gestione dei residui attivi e passivi sono idonee ad incidere sulla determinazione dell’effettivo risultato di amministrazione.

Inoltre, la sussistenza di dette criticità è evidenziata, altresì, dalla situazione di cassa che, anche in considerazione della presenza dei residui passivi di Titolo II non dovrebbe presentare problemi mentre l’Ente, sia nel 2011 che nel 2012 ha fatto ampio ricorso ad anticipazione di tesoreria.

3.1. Con la nota del 26 febbraio 2013, il Sindaco dell’Ente ha comunicato che al 31 dicembre 2012 il fondo cassa era pari ad euro 47.175,49.

Considerata la continua evoluzione della situazione finanziaria e la continuità degli esercizi che si susseguono senza soluzione di continuità è indubbio che una valutazione complessiva in ordine al rapporto fra effettività dei residui attivi, fondo cassa e risultato di amministrazione deve essere svolto in relazione all’esercizio 2012 e, pertanto, la Sezione si riserva la verifica in sede di esame del rendiconto dell’esercizio 2012, partendo dalle osservazioni già svolte in sede istruttoria.

 

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

      invita

l’Amministrazione comunale di Sale a:

– applicare ed osservare rigorosamente le previsioni legislative in ordine al mantenimento nel bilancio dei residui attivi al fine di evitare di incorrere in gravi irregolarità contabili;

– ad osservare correttamente e puntualmente la disciplina relativa alla gestione dei residui passivi e dei fondi vincolati al fine di evitare di incorrere in situazioni di disequilibrio finanziario negativo.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all’Organo di Revisione dei conti del Comune di Sale.

 

Rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nell’adunanza del giorno 28 agosto 2013.

 

 

 

 

Il Relatore                                                         Il Presidente f.f.

F.to Giancarlo Astegiano                                           F.to Mario Pischedda

Depositata in Segreteria 29/08/2013

Il Funzionario preposto

    F.to Federico Sola

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