La Globoconsumatori Onlus-Federitalia N.O., ha ricevuto numerosi contatti che richiedevano delucidazioni sulla normativa antiusura e sul calcolo del tasso effettivo ed ha cercato di rispondere a quanti più utenti possibile. Poiché non sarà possibile rispondere a tutti, con questo comunicato cerchiamo di dare risposta alle domande più frequenti e fornire il servizio ad un più ampio numero possibile di Voi, posto che alcune linee guida sono già presenti nel sito nelle aree riservate e nelle avvertenze.
Il contratto di mutuo può prevedere interessi di mora usurari o tassi di interesse corrispettivi usurari, questo perché gli istituti per anni hanno beneficiato di una regolamentazione della Banca d’Italia in materia non rispondente con il dettato normativo, approfittando di anomalie regolamentari, spesso non debitamente contrastate dalla magistratura.
Il tasso effettivo va calcolato in cumulo con gli interessi di mora solo qualora nel contratto di mutuo non sia pattuita espressa deroga all’art. 1224 c.c., ovvero il contratto non preveda in caso di mancato pagamento della rata un ulteriore tasso convenzionale a ristoro del danno subito dall’istituto.
Diversamente il cumulo legale è vietato qualora sia intercorsa la risoluzione e l’istituto pretenda il rimborso integrale del prestito in unica soluzione.
Tuttavia è necessario comprendere che se il tasso nominale pattuito sia esso corrispettivo o di mora è di per se superiore alla disciplina antiusura significa che il contratto è nullo e per il disposto dell’art. 644 e 1346 c.c. e 1815 II comma c.c. non sono dovuti interessi.
In questo caso, siamo a disposizione per compilare e trasmettere le opportune comunicazioni all’istituto di credito, rispettivamente in caso di superamento delle soglie di legge alla data di sottoscrizione del contrato e l’avvenuto pagamento degli interessi di mora:
Occorre segnalare che ai sensi dell’art. 2 Legge 108/96 i tassi da confrontare con le soglie di legge sono quelli effettivi, che semplificatamente si possono identificare nel TAEG o ISC del contratto, ma che comunque per una verifica esatta e tecnicamente ineccepibile, andrebbero calcolati sulla base delle diposizioni contrattuali e poi confrontati con il tasso soglia, perché le componenti del calcolo possono differire assai anche dal tasso comunicato nel contratto, e perché il TAEG e l’ISC non sono che indicatori effettivi del solo tasso corrispettivo, al netto dell’eventuale cumulo con gli oneri di mora.
Inoltre è possibile, per i noti accomodamenti legislativi, che il tasso del mutuo sia superiore alle soglie di legge anche successivamente al pagamento di una singola rata si parla in questo caso di usura sopravvenuta, ovvero il tasso è legittimamente pattuito, ma quello preteso è superiore per effetto delle variazioni dei parametri, anche questa illegittimità è punita dalla magistratura con la ripetizione di quanto pagato in eccesso rispetto alle soglie di legge.
Preme infine segnalare che molteplici possono essere le violazioni dei contratti bancari siano essi di contratti di mutuo o meno, posto che gli istituti di credito da sempre voraci, non si sono mai effettivamente adeguati alle disposizioni normative in tema di trasparenza, pubblicità, determinabilità e dei contenuti nel testo unico bancario, nonché del codice civile.
Pertanto Vi suggeriamo di inoltrarci, essendo Globoconsumatori Onlus-Federitalia N.O, sempre a disposizione, copia del contratto e gli estratti conto storici per avere adeguate informazioni sui vizi del Vostro contratto, anche in materia di usura e delle eventuali azioni percorribili per ottenere la restituzione di quanto illegittimamente addebitato, magari nell’ultima rata corrisposta.
Globonsumatori – Alessandria
3 settembre 2013