In arrivo una stangata per i tortonesi? La domanda è più che legittima visto il regolamento della Tares, la nuova tassa che deve “Coprire” il 100% dei costi di smaltimento dei rifiuti.

Il provvedimento sarà portato in approvazione del Consiglio comunale, nella seduta di mercoledì 31 luglio.

“Questo nuovo tributo comunale, introdotto dalla legge 224 del 2011 ed entrato in vigore a gennaio – dicono in Comune – è stato istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Il tributo si articola in due componenti. La componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo. Questa maggiorazione standard è pari a 0,30 euro per metro quadrato e sarà versata dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dalla normativa nazionale che peraltro disciplina buona parte di questa tariffa, lasciando così al comune poco margine di azione.”

Questo significa che chi possiede un alloggio di 100 mq pagherà 30 euro in più.

Capire come funziona la tassa è così complicato per i comuni mortali perché sono così diversificate le tariffe tra le utenze e le varie voci, che solo alla fine dell’anno con la bolletta di conguaglio i tortonesi potranno capire quanto pagheranno in più. La certezza di un rincaro è comunque praticamente certa perché la Tares è chiamata coprire l’intero costo dello smaltimento dei rifiuti effettuato dall’Asmt, oggi in mano ai vogheresi mentre prima una piccola parte non era coperta dai costi, quindi rincari certi.

UNA SELVA DI NORME TRA AGEVOLAZIONI E VESSAZIONI

Per chi vuole cercare di addentrarsi tra le varie norme abbiamo deciso di pubblicare di seguito il Comunicato stampa del Comune di Tortona che annuncia la nuova tassa, partendo dalle dichiarazioni dei politici.

“Abbiamo fatto un lavoro capillare – spiegano l’assessore all’Ambiente, Daniele Calore, e l’assessore al Bilancio, Carlo Galuppo -. Dopo diversi incontri tenuti l’anno scorso con le associazioni di categoria e pur nelle difficoltà dell’interpretazione della normativa legata al nuovo tributo Tares siamo riusciti ad ottenere una diminuzione di circa il 9 per cento di media per le attività produttive ad eccezion fatta, purtroppo, per i ristoranti, le pizzerie al taglio e l’ortofrutta che vengono penalizzate dallo spirito della legge e subiranno un aumento di circa il 24 per cento. Per le famiglie ci sarà un aumento medio del 6 per cento abbattuto, però, dall’introduzione di un sistema di agevolazioni e riduzioni per le classi meno abbienti, le famiglie numerose, gli anziani e i disabili”.

IL COMUNICATO DEL COMUNE

Per quanto concerne la tariffa questa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli di smaltimento.

Sono molteplici le agevolazioni e le riduzioni previste dall’amministrazione comunale e contenute nel regolamento Tares che non appena sarà approvato dal Consiglio comunale sarà pubblicato sul sito del Comune di Tortona.

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche relative ad abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare e ad abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all’estero per più di sei mesi all’anno. In questi due casi è prevista una riduzione del 15%.

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante l’attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore.

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché l’attività svolta non sia superiore a 183 giorni nell’anno solare o non superiore a 3 giorni nell’arco della settimana.

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa che ha effettuato l’attività di recupero.

Nel regolamento sono altresì previste riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.

Nello specifico il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a mt. 500 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica. Inoltre, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

Le agevolazioni prevedono che la tariffa si applichi in misura ridotta del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile, purché con situazione di regolarità nei pagamenti del tributo, nei casi di nuclei familiari composti da una persona di età non inferiore ai 65 anni con ISEE inferiore a Euro 8.000,00 e nei casi di nuclei familiari composti da due persone entrambe di età non inferiore ai 65 anni con ISEE complessivo inferiore a Euro 9.000,00.

Sono previste riduzioni del 10%, sempre nella parte fissa e nella parte variabile, per le utenze domestiche composte da quattro componenti con ISEE complessivo inferiore a Euro 9.000,00 e del 15 % per quelle composte da cinque o più componenti con ISEE complessivo inferiore a Euro 10.000,00.

Nella quantificazione dei componenti il nucleo familiare agli effetti dell’applicazione del tributo non si tiene conto della presenza di persone con invalidità permanente superiore all’80% purché certificata dai competenti organi sanitari.

Le agevolazioni e le riduzioni non sono tra loro cumulabili riconoscendo quella di maggior favore per il contribuente.

 26 luglio 2013