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TORTONA: Il Comune vince il ricorso al Tar per l’ex Mercato e Palazzo Leardi. “I ricorrenti non avevano interessi ”

Il Comune vince il ricorso al Tar e potrà vendere l’ex mercato coperto e Palazzo Leardi.

Il Tar Piemonte, infatti, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Maria Rosa Repetto, e Giorgio Magni contro la decisione del Comune di Tortona di cambiare destinazione d’uso ai due immobili (da servizi a residenziale) senza comunicare alla città, mediante affissione all’Albo il nuovo cambio di destinazione.

Una situazione che di fatto aveva bloccato la vendita dei due immobili per i quali erano giunte anche offerte da costruttori locali ma vincolate all’esito della causa giudiziaria.

Il Tar ha sentenziato che nessuno dei due aveva titolo per presentare il ricorso e ha condannato i due al pagamento di 4 mila euro per spese processuali.

I due tortonesi potrebbero ricorrere al Consiglio di Stato, ma anche alla luce del fatto che i due immobili comunque sono stati inseriti nel nuovo Piano delle alienazioni e pubblicati all’Albo, le probabilità di un eventuale successo sono ridotte la lumicino. Il Comune adesso potrà finalmente vendere gli immobili.

Le motivazioni del Tar sono chiare: il ricorso di Giorgio Magni, per palazzo Leardi é stato respinto perché appare evidente la carenza di legittimazione ad agire in quanto nel Comune di Tortona, Magni, non risulta essere residente né proprietario di beni che in qualche misura possano ricevere un pregiudizio dalla alienazione e dalla nuova destinazione urbanistica.

Per quanto riguarda Maria Rosa Repetto, invece, la motivazione é più complessa: “anche a voler ritenere che la nuova destinazione residenziale impressa all’ex Mercato Generale sia idonea a danneggiare la proprietà Repetto – scrive il Tar – é evidente che il presente giudizio é stato incardinato non allo scopo di restituire all’ex Mercato Coperto una diversa destinazione urbanistica, bensì allo scopo di impedire la vendita a privati del predetto fabbricato, oltre che del Palazzo Leardi ; pertanto si può affermare che nel caso di specie non sussiste un nesso di strumentalità tra utilità perseguita attraverso il processo e situazione giuridica azionata e che la

pertanto si può affermare che nel caso di specie signora Repetto agisce a tutela di un interesse di mero fatto, non sufficiente a radicare la di lei legittimazione attiva ad agire in giudizio.”

Bocciatura totale, quindi, senza possibilità di ulteriore appello, in quanto il Tar, nelle motivazioni a sostegno della sentenza dichiara che “In materia di legittimazione ad impugnare le previsioni di uno strumento urbanistico il Consiglio di Stato ha affermato, nella sentenza n. 4252 del 13 luglio 2010, che essa non può essere riconosciuta a qualunque cittadino.”

Insomma non tutti i cittadini possono impugnare atti (anche sbagliati) di un Amministrazione se non hanno interessi in ballo.”

 14 luglio 2012

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