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TORTONA-ALESSANDRIA: Quando un Comune deve dichiarare il dissesto e come funziona

Vista l’attuale situazione finanziaria in cui si trovano alcuni Comuni della provincia di Alessandria e la ventilata possibilità (avanzata da alcuni consiglieri di minoranza e da altri esponenti e riportata più volte da noi giornalisti) di una possibile ipotesi di dissesto finanziario che potrebbe riguardare i Comuni di Alessandria e Tortona, riteniamo utile per i lettori, in modo che possano comprendere cosa significhi dissesto di un Comune, pubblicare integralmente un comunicato giuntoci dall’Ufficio stampa del Comune di Tortona (che ringraziamo) dove si spiega cos’è il dissesto finanzairio di un Comune e cosa avviene in questi casi.

Di seguito il testo.

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“Si è in presenza di dissesto finanziario in situazioni eccezionali, quando cioè l’ente non è più in grado di garantire nemmeno lo svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero, quando esistono nei confronti dell’ente crediti liquidi ed esigibili di soggetti terzi che l’ente non può fronteggiare con nessuno dei mezzi a sua disposizione.

Il dissesto viene approvato con delibera del Consiglio comunale. Questo provvedimento, entro cinque giorni dalla data di esecutività, viene trasmesso al Ministero dell’Interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio.

L’invio della deliberazione alla Corte dei conti implica l’avvio delle eventuali procedure di indagine nei confronti di coloro che con colpa o dolo abbiano arrecato un danno effettivo all’ente.

Gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l’amministratore è stato riconosciuto responsabile.

Con l’approvazione del dissesto l’amministrazione comunale in carica non decade. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio rimangono in carica. L’ente sarà affiancato da una commissione del dissesto che si occuperà di tutti i debiti in maniera retroattiva partendo dal momento in cui si dichiara il dissesto.

Più precisamente, nel risanamento dell’ente sono coinvolti sia gli organi istituzionali dell’ente (Sindaco, Giunta e Consiglio, oltre agli organi tecnici), che l’organo straordinario di liquidazione. Si assiste ad una temporanea separazione tra gestione ordinaria e gestione straordinaria dell’ente; la gestione presente e futura è mantenuta in capo agli organi istituzionali, che devono provvedere a rimuovere le cause che hanno provocato il dissesto ristabilendo una situazione di normalità. La gestione della situazione pregressa viene invece affidata all’organo di liquidazione straordinaria, che si occupa del ripiano dell’indebitamento pregresso, provvedendo a monitorare le insolvenze dell’ente e a recuperare le risorse necessarie per la copertura dei debiti.

L’organo straordinario di liquidazione è composto da tre commissari scelti dal Ministero dell’Interno fra particolari categorie che abbiano competenze in materia di enti locali e di procedure concorsuali.”

 

11 dicembre 2012

 

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